Oneri e cambio di destinazione d'uso
Da L'Esperto Risponde
I tribunali amministrativi (TAR e Consiglio di Stato) hanno un orientamento costante ai fini della corresponsione o meno degli oneri d'urbanizzazione. Secondo questi il mutamento della destinazione d'uso, anche se non soggetto a Permesso di Costruire, resta pur sempre subordinato al pagamento dei maggiori oneri contributivi nel caso in cui si ha la sussistenza di un maggiore carico urbanistico. Il passaggio da una categoria all'altra, pur entrambe previste nell'ambito della zona in cui si interviene, riveste, per gli effetti diretti ed indiretti sull'assetto territoriale, una qualificata rilevanza urbanistica.
Per quanto concerne le altre due domande la risposta è affermativa nel senso che l'intervento è soggetto alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione come differenza tra le somme dovute per la nuova destinazione d'uso e quelle dovute per la legittima destinazione in atto riferite alle nuove costruzioni.
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