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La Sicilia vieta le semplificazioni edilizia: niente Cil e Cila nei Comuni

di Jada C. Ferrero e Silvio Rezzonico

La Sicilia si autoesclude dal processo di semplificazione in edilizia che ha portato le Regioni ordinarie, dalla scorsa primavera, ad adottare i nuovi moduli, unificati e semplificati, per la comunicazione di inizio lavori (Cil) e per la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) da utilizzare nei Comuni per gli interventi di edilizia libera (regolamentata dal Dpr 380/2001, art. 6, comma 2, che chiarisce quali interventi possano essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo).
Sull'isola niente Cil, né Cila. Lo chiarisce una recente circolare del dipartimento Urbanistica dell'assessorato regionale al Territorio e Ambiente (n. 5/2015 del 10 giugno).
Regione autonoma, la Sicilia ha competenza legislativa esclusiva in materia di urbanistica. Ne consegue che le disposizioni del Testo unico dell'edilizia (Dpr 380/2001) non operano direttamente nell'ordinamento regionale, a meno che non siano state espressamente recepite nel corpus, con un cosiddetto “rinvio dinamico”. Così era stato ad esempio per la Scia, la segnalazione certificata di inizio attività (regolamentata da L. 241/1990, art.19), accolta nel bagaglio normativo regionale (Legge regionale 5/2011, art. 6).
Quindi, circa Cil e Cila, invece non recepite, la circolare invita le amministrazioni “ad esimersi”. La disciplina cui si affida a tutt'oggi la Sicilia, precisano gli uffici, è la legge regionale 37 del 10 agosto 1985 (“Nuove norme in materia di controllo dell' attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive”), che all'articolo 6 elenca tutte le opere che non sono soggette a nessuna concessione, autorizzazione o comunicazione.

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