Lavori & Tecnologie

Le aliquote Iva del 4 o del 10% nella nuova costruzione

Marco Zandonà

Da Condominio24

Abbiamo assunto in appalto i lavori di "demolizione totale e ricostruzione con ampliamento" di 1 unità immobiliare, considerata "nuova costruzione". Ne verranno ricostruite 3, per altrettanti proprietari di cui 2 con requisiti prima casa, che ci richiedono l'applicazione dell'Iva agevolata al 4%. Possiamo aderire a tale richiesta senza andare incontro a possibili contestazioni da parte della agenzia delle Entrate?

Risposta
Fermo restando che l’attività di demolizione (si tratta di intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento) è soggetta all’aliquota Iva ordinaria del 22%, la ricostruzione di tre diversi appartamenti appaltati da tre diversi soggetti sconta l’aliquota del 4% per due dei soggetti committenti in capo ai quali vi sono i requisiti prima casa e l’aliquota del 10% per il terzo committente, in capo al quale non sussistono i prescritti requisiti. Il contratto di appalto per la costruzione della prima casa, infatti, è soggetto all’aliquota Iva del 4% in presenza dei requisiti prima casa (n.39 Tabella A, parte III, Dpr 633/72), cioè di non titolarità, esclusiva o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune dove si trova l'immobile; non titolarità, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione, acquistata, anche dal coniuge, fruendo delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa. In caso di assenza dei requisiti si applica l’aliquota Iva del 10% ai sensi del n. 127 quaterdecies, Tabella A, Parte III, Dpr 633/72. In caso di errore nell'esatta applicazione dell'Iva, la verifica e l'accertamento vengono fatti in capo all'impresa che, se è stata indotta in errore da false attestazioni del committente, può rivalersi nei confronti del committente in sede civilistica sia per la maggiore imposta che per le sanzioni come risarcimento danni.

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