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In Sicilia riapre il condono edilizio del 2003

di Silvio Rezzonico e Maria Chiara Voci

Via libera in Sicilia alle domande di condono edilizio nelle aree a inedificabilità relativa. È questo l'effetto della circolare n. 4/2015 emessa lo scorso 10 giugno. L'assessore regionale del Territorio e dell'Ambiente Maurizio Croce sblocca, di fatto, le istanze di condono, presentate in Sicilia nel 2003, in seguito all'emanazione della legge n. 326 del governo Berlusconi. La circolare emanata chiarisce i dubbi interpretativi e indica i limiti della legge.
Iter travagliato per l'applicazione della legge sul condono in Sicilia. Situazione che si discosta da quella esistente nel resto dell'Italia. I deputati dell'Ars nel 2003 recepirono solo i termini di presentazione delle domande e non tutta la norma. Di lì l'incertezza sull'applicazione della legge, che portò a un lungo stop delle domande presentate.
Già nel 2014, l'allora assessore Lo Bello, con la circolare n. 2 stabiliva che il divieto di condono riguardava solo le zone a inedificabilità assoluta. Circolare poi però revocata con la nota prot. 2894 del 2014 dell'assessore Sgarlata.
La circolare 4/2015 revoca ora la nota a distanza di un anno. Il condono anche in questo caso è riferito espressamente a zone sottoposte a vincolo relativo e non a quelle soggette a vincolo di inedificabilità assoluta, per le quali non è mai stata messa in discussione l'inedificabilità. Il condono sarà quindi possibile, non in automatico, ma soltanto nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente riguardo le ragioni di tutela che hanno determinato l'imposizione del vincolo stesso.
Inoltre la circolare 3/2015 stabilisce che l'unico ente col potere di sanzionare gli abusi edilizi è quello preposto al rilascio del permesso di costruire e alla vigilanza sul corretto uso del territorio comunale.
In conformità con le circolari citate saranno molte le domande di condono che dovranno essere riesaminate e controllate.

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