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Condomino Srl e detrazione dell’Iva delle fatture intestate al condominio

Un condominio minimo costituito da una persona fisica e una Srl, con attività di residence, intende eseguire interventi relativi al superbonus 110 nelle parti comuni. Viene nominato rappresentante del condominio minimo la Srl che per i lavori eseguiti riceverà fatture in reverse charge, in quanto giuridicamente committente. Nell’integrazione delle fatture è corretto detrarre l’Iva anche se sarebbero lavori effettuati su parti comuni? Per rivalersi della quota di spettanza della persona fisica deve emettere fattura e con quale aliquota?

di Andrea Cartosio

La domanda

Un condominio minimo costituito da una persona fisica e una Srl, con attività di residence, intende eseguire interventi relativi al superbonus 110 nelle parti comuni. Viene nominato rappresentante del condominio minimo la Srl che per i lavori eseguiti riceverà fatture in reverse charge, in quanto giuridicamente committente. Nell’integrazione delle fatture è corretto detrarre l’Iva anche se sarebbero lavori effettuati su parti comuni? Per rivalersi della quota di spettanza della persona fisica deve emettere fattura e con quale aliquota?

A cura di Smart24 Condominio

Trattandosi di interventi eseguiti su parte comune di edificio, pertanto non di proprietà esclusiva della società, non rilevano gli obblighi previsti dall'art. 17 comma 5 e 6 del D.P.R. 633/72, così come modificato dalla legge 190/2014. La società incaricata a svolgere le pratiche come amministratore di condominio dovrà agire nell'interesse dello stabile e svolgere tutti gli adempimenti necessari affinché la totalità dei condòmini possano ottenere la detrazione fiscale di imposta. Sarà suo compito provvedere alla stesura della ripartizione e l'effettuazione diretta, oppure attraverso intermediario, delle pratiche comunicative in Agenzia delle Entrate. Anche la fatturazione per gli interventi dovrà avere specifica dicitura ove sia indicato lo svolgimento delle lavorazioni su parti comuni di edificio condominiale. Il pagamento delle spese da parte degli altri condòmini non seguirà l'emissione di alcuna fattura.

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