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A chi spetta il contributo comunale per le barriere architettoniche quando la casa viene venduta

Un condomìnio, nel 2022, ha ricevuto un contributo statale correlato agli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche eseguiti nel 2018. Atteso che, nel frattempo, più di un condomino ha venduto la propria unità immobiliare, si chiede se il contributo debba essere riconosciuto (per la quota loro spettante) ai precedenti proprietari (che hanno sostenuto la spesa) o ai nuovi. A parere dell'amministratore va riconosciuto ai precedenti proprietari in quanto, se si fosse trattato di una u.i. indipendente, il contributo sarebbe stato pagato sul conto personale del precedente proprietario ed i nuovi non ne avrebbero neanche avuto contezza. È corretto tale criterio ?

di Rosario Dolce

La domanda

Un condomìnio, nel 2022, ha ricevuto un contributo statale correlato agli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche eseguiti nel 2018. Atteso che, nel frattempo, più di un condomino ha venduto la propria unità immobiliare, si chiede se il contributo debba essere riconosciuto (per la quota loro spettante) ai precedenti proprietari (che hanno sostenuto la spesa) o ai nuovi. A parere dell'amministratore va riconosciuto ai precedenti proprietari in quanto, se si fosse trattato di una u.i. indipendente, il contributo sarebbe stato pagato sul conto personale del precedente proprietario ed i nuovi non ne avrebbero neanche avuto contezza. È corretto tale criterio ?

A cura di Smart24 Condominio

La giurisprudenza di legittimità ha avuto cura di precisare che i contributi derivano da rapporti obbligatori individuali tra l'ente di riferimento (in genere il Comune) ed i singoli proprietari di ciascuna unità immobiliare – per come essi vengono subordinati alle condizioni soggettive ed oggettive previste dalla legge a cui si fa specifico riferimento (arg. da Cass. Sez. 1, 12/07/2013, n. 17260) - piuttosto che con il condominio in sé (cfr, Corte di Cassazione Sezione 2 Civile Ordinanza 28 agosto 2020 n. 18044).

Ragione per cui, quanto riportato dall'amministratore deve essere valutato in ragione della legge specifica a cui si fa riferimento. Nondimeno, in via generale e astratta, si può riferire che occorre verificare se nei contratti di compravendita delle unità immobiliari a cui si fa riferimento il credito di cui trattasi (per quanto si suppone sia residuale) sia stato riservato al venditore o rimesso allo stesso compratore, in ragione della pattuizione tra di essi intercorsa. Ciò potrà rilevarsi utile per individuare il soggetto legittimato alla ricezione del contributo, visto che lo stesso – per come si suppone dalla formulazione della domanda del lettore - sarà erogato per la sua complessità direttamente presso il conto corrente dell'ente di gestione e/o soggetto attuatore dell'opera, qual è il condominio.

Per mera completezza argomentativa, per quanto qui di rilievo e con i dovuti distinguo, si richiama la disciplina specifica in tema di detrazione fiscale – fattispecie, dunque, diversa da quella della contribuzione diretta (e,q quindi, della intermediazione condominiale) –, la quale è informata al principio generale secondo la stessa segue il possesso dell'immobile sul quale sono stati eseguiti gli interventi edilizi, e pertanto la variazione del possesso dell'immobile, medio tempore, comporta il trasferimento delle quote di detrazione residue in capo al nuovo possessore, secondo il punto di vista “fiscale”. Invero, ai sensi del comma 8 dell' articolo 16-bis del TUIR, in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. Benché il legislatore abbia utilizzato il termine vendita, la disposizione citata trova applicazione in tutte le ipotesi in cui si ha una cessione dell'immobile e, quindi, anche nelle cessioni a titolo gratuito quale, ad esempio, la donazione ( Circolare 08/07/2020, n. 19 /E, pag. 250 e 351)

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