Fisco

Comunicazione per la precompilata da parte dei condomìni, il termine resta il 16 marzo

Questo nonostante sia stata prorogata al 7 aprile la comunicazione dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura

di Luca De Stefani

Nonostante la proroga dal 16 marzo 2022 al 7 aprile 2022 della Comunicazione dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020), non è stata ancora prorogata la scadenza del 16 marzo 2022 della comunicazione alle Entrate degli amministratori di condominio (anche se condomìni minimi con amministratore ovvero senza, se uno o più condòmini, a cui è stata attribuita la spesa, hanno «effettuato la cessione del credito»), ai fini dell'indicazione da parte dell'agenzia delle Entrate nella dichiarazione precompilata (Redditi o 730) per l'anno 2021 dei dati di tutti i bonus edili spettanti per i lavori sulle parti comuni (nuove specifiche tecniche approvate con il provvedimento del 14 febbraio 2022, numero 46900).

Considerando che vanno sempre attribuite le spese al condòmino al lordo delle eventuali cessioni o «sconti in fattura», nella voce 29, relativa al «Credito ceduto o contributo mediante sconto», va indicato anche se è stata effettuata la cessione del credito al fornitore o lo «sconto in fattura» (codice 2 delle specifiche tecniche) o se è stata effettuata la cessione del credito a soggetti diversi dai fornitori (codice 1). Ma risulta impossibile conoscere con certezza queste informazioni prima di ricevere dalle Entrate l'esito dell'invio della Comunicazione dell'opzione, che dovrà essere inviata dall'amministratore o dall'intermediario abilitato entro il 7 aprile 2022. La certezza del trasferimento, peraltro, si avrebbe solo con l'accettazione del credito da parte del cessionario.

Comunicazione per la precompilata
Ogni anno (con scadenza a regime del 16 marzo), gli amministratori di condominio (anche tramite intermediari abilitati) devono inviare telematicamente alle Entrate la comunicazione ai fini della dichiarazione precompilata (Redditi o 730) contenente i dati di tutti i bonus edili sulle parti comuni (nuove specifiche tecniche approvate con il provvedimento del 14 febbraio 2022, n. 46900). Come lo scorso anno, anche le istruzioni per il 2021 prevedono l'invio dei dati anche degli interventi agevolati con il super bonus del 110% per i quali il condominio non ha effettuato alcun bonifico «parlante» nell'anno per effetto della cessione del credito da parte di tutti i condomìni ai fornitori o della fruizione del contributo mediante sconto.

L’invio va effettuato sempre anche dal condominio minimo (fino a otto condòmini) che ha nominato l’amministratore. Nel caso di condomìni minimi, senza amministratore, invece, l'invio deve essere effettuato da parte del condòmino incaricato, solo se uno o più condòmini, a cui è stata attribuita la spesa, hanno «effettuato la cessione del credito». In quest'ultimo caso, il condomino incaricato deve comunicare tutti i dati relativi alle spese riguardanti il condominio minimo, compilando anche le sezioni relative al credito ceduto (Faq delle Entrate del sito internet).Considerando che in caso di «proprietario unico» nel modello di Comunicazione della cessione del credito o dello «sconto in fattura» va indicato che si tratta di un condominio minimo senza amministratore, codice 2 (Faq delle Entrate del 15 aprile 2021), le istruzioni della Comunicazione per la precompilata per il 2021 dovrebbero chiarire se, in questi casi, questa Comunicazione debba o meno essere inviata.

Compilazione del modello
Nel campo 27 della Comunicazione alle Entrate per la precompilata, la spesa agevolata va sempre attribuita al condòmino al lordo delle eventuali cessioni o «sconti in fattura» (pertanto, anche nel caso in cui quest'ultimo non l'abbia versata al condominio per effetto della cessione del credito al fornitore o lo «sconto in fattura»), ma per evitare che l’agenzia delle Entrate riporti questa spesa detraibile nella dichiarazione precompilata, in caso di sua cessione a terzi o «sconto in fattura», nella voce 29, relativa al credito ceduto o contributo mediante sconto, va indicato:
•che è stata effettuata la cessione del credito al fornitore o lo «sconto in fattura» (codice 2 delle specifiche tecniche);
•che è stata effettuata la cessione del credito a soggetti diversi dai fornitori (codice 1).

Modello precompilata conseguente all'opzione
Spesso l'intermediario che invia il modello per la precompilata non è lo stesso che invia la Comunicazione dell'opzione, ma è bene che i dati dei due modelli coincidano (si pensi alla ripartizione millesimale o meno delle spese tra i soggetti, le spese non cedute o scontate, ma rimaste in detrazione, gli accolli delle spese). Considerando che l'opzione per la cessione o lo «sconto in fattura» ha effetto solo dopo l'invio della relativa comunicazione, il buon esito dei controlli da parte delle Entrate e l'accettazione da parte del cessionario del credito ricevuto, il modello per la precompilata dovrebbe essere inviato dopo il verificarsi di questi eventi.

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