Fisco

Bonus edilizi, il quadro delle asseverazioni

Dopo i chiarimenti nel milleproroghe e la recente stretta sulle responsabilità penali, il quadro delle asseverazioni è cambiato

di Luca De Stefani

Dopo i chiarimenti nel milleproroghe e la recente stretta sulle responsabilità penali, il quadro delle asseverazioni è cambiato. In sede di conversione in legge del Dl 228/2021 è stato chiarito che, per la cessione o per lo sconto in fattura dei bonus minori, le esenzioni al visto di conformità e all’asseverazione di congruità, per i lavori sotto i 10mila euro o in edilizia libera, si applicano anche tra il 12 novembre e il 31 dicembre nel 2021.

In dichiarazione

Nella tabella qui sotto sono riportati tutti i documenti necessari sia per detrarre il superbonus (o i bonus edili non al 110%, potenzialmente cedibili), sia per effettuare l’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura. Nel caso di detrazione, per esempio, del super ecobonus, per lavori a cavallo d’anno tra il 2021 e il 2022, non ancora completati, l’asseverazione dei requisiti tecnici (comprensiva di quella di congruità delle spese) debba essere inviata all’Enea solo entro 90 giorni dalla fine dei lavori e non in caso di eventuali Sal o a fine anno per i lavori infrannuali a cavallo.

Per gli acconti pagati «a decorrere dal 12 novembre 2021» con il criterio di cassa (ovvero per le «fatture emesse» dal 12 novembre 2021, per le imprese, a prescindere dal periodo di imputazione della spesa), invece, il visto di conformità vaindicato in dichiarazione per la detrazione, tranne nel caso di 730 presentato dal sostituto d’imposta o 730-Redditi precompilati presentati, anche con modifiche, «direttamente dal contribuente».

L’agenzia, nella consueta circolare annuale relativa ai dichiarativi, dovrebbe chiarire, in questi casi, su quali documenti dovrà basarsi l'intermediario per il rilascio del visto di conformità , considerando che, non essendo terminati i lavori, mancano tutte le relative asseverazioni.

Lavori senza il 30% nel 2021

I contribuenti che non sono riusciti a raggiungere, entro la fine del 2021, il Sal per almeno il 30% dei lavori agevolati con il super bonus del 110% (anche se con «conteggio autonomo» tra eco e sisma) non potranno cedere a terzi il credito d’imposta generato dagli acconti effettuati nel 2021 (anche se pari al 100% del costo preventivato) o scontare in fattura il credito generato dalle fatture emesse dall’impresa, tramite l’invio della comunicazione per l’esercizio dell’opzione entro il 7 aprile 2022, ma potranno detrarre questi importi nella dichiarazione dei redditi relativa al 2021 con il rischio dell’incapienza dell’Irpef .

Interventi «a cavallo»

Proprio in quest’ultimo caso, per il superbonus (come per l’ecobonus con lavori iniziati dal 6 ottobre 2020) non è necessario, per la detrazione diretta di questi acconti, che il contribuente attesti, in carta libera, che i lavori non siano ultimati. Questa condizione è prevista solo dall’articolo 4, comma 1-quater del decreto 19 febbraio 2007, riferito al solo ecobonus per lavori iniziati ante 6 ottobre 2020.

Secondo la risposta delle Entrate n. 56/2022, se il primo Sal del 30% sarà rendicontato nel 2022, l’opzione potrà essere esercitata solo per gli «importi pagati nell’anno 2022, in applicazione del cd. criterio di cassa». Per gli acconti corrisposti nel 2021, invece, l’unica strada è portarli in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi del loro pagamento (principio di cassa) e, eventualmente, optare per la cessione del credito corrispondente alle successive rate di detrazione non fruite (non lo «sconto in fattura», in quanto le fatture sono già state emesse e pagate). La risposta delle Entrate, però, non chiarisce se quest’ultima cessione (delle rate residue) debba essere effettuata o meno dopo il raggiungimento della fine dei lavori (o del Sal del 30%) e dopo l’invio all’Enea o al Sue delle relative asseverazioni.

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