Fisco

Superbonus, da oggi stop alle cessioni multiple, comunicazioni del condominio ferme al 16 marzo

di Luca De Stefani e Giuseppe Latour

Arriva il blocco delle cessioni successive alla prima. Mentre sono allo studio le modifiche che faranno tornare sul mercato le cessioni dei crediti multiple, è scaduta la fase transitoria dell’articolo 28 del Dl Sostegni ter (prorogata dall’agenzia delle Entrate) e, a partire da oggi, diventa pienamente operativa la norma che impedisce di trasferire i crediti più di una volta. Non è la sola data chiave delle prossime settimane: il 7 aprile, infatti, scade anche la comunicazione delle opzioni di cessione relative alle spese 2021 (e ai residui 2020) e cinque giorni prima andrà trasmessa l’asseverazione all’Enea.

Le comunicazioni

Il 4 febbraio scorso è stato aperto il canale dell’agenzia delle Entrate per comunicare le opzioni per la cessione e lo sconto, in base alle regole della legge di Bilancio 2022 (comprese le spese relative al 2022): quindi, sotto i 10mila euro e in edilizia libera da quella data si comunica senza visto e asseverazione. Ieri, di fatto, si è poi chiusa la vita della vecchie regole in materia di cessioni e sconti: in attesa del nuovo emendamento, attualmente allo studio, a partire da oggi non è più possibile comunicare le opzioni multiple. È scattato, così, il divieto di cessioni successive alla prima.

A partire dal 24 febbraio, poi, sarà possibile comunicare le opzioni relative a interventi di eliminazione di barriere architettoniche, collegati alla nuova agevolazione del 75 per cento. Fino al 6 marzo, per questi interventi, è possibile comunicare cessioni multiple, con le vecchie regole. Dal giorno successivo (quindi, il 7 marzo) scattano le nuove regole anche per queste cessioni: quindi, divieto di trasferimenti successivi al primo.

Arriviamo, così, al 7 aprile. Entro questa data (non più entro il 16 marzo), sarà possibile comunicare le opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020.

La comunicazione del condominio alle Entrate
Su questo punto va sottolineato come, insieme a questa proroga, non sia stata ancora rinviata la scadenza del 16 marzo della comunicazione alle Entrate degli amministratori di condominio (anche per condomìni minimi con amministratore o senza, se uno o più condòmini hanno «effettuato la cessione del credito»), ai fini della precompilata (Redditi o 730) per il 2021 e relativamente a tutti i bonus edili sulle parti comuni.

Considerando che vanno sempre attribuite le spese al condomino al lordo delle eventuali cessioni o sconti in fattura, nella voce 29 va indicato anche se è stata effettuata la cessione del credito al fornitore o lo sconto in fattura (codice 2 delle specifiche tecniche) o se è stata effettuata la cessione del credito a soggetti diversi dai fornitori (codice 1). Ma risulta impossibile conoscere queste informazioni prima della scadenza del 7 aprile della comunicazione dell’opzione.

Tornando alla scadenza del 7 aprile, per il super ecobonus (anche per il fotovoltaico, l’accumulo e le colonnine, trainati dal super ecobonus), l’asseverazione sui requisiti tecnici del Sal di almeno il 30% al 31 dicembre 2021 può essere trasmessa all’Enea entro il 2 aprile (quindi, cinque giorni prima della cessione), a patto che nelle note dell’asseverazione venga riportata la seguente frase: «Lo stato di avanzamento lavori di cui alla presente asseverazione, l’emissione delle fatture allegate e i relativi pagamenti, per la parte dovuta, sono avvenuti entro il 31 dicembre 2021».

Super sismabonus
Per il super sismabonus del 110%, invece, si utilizza l’allegato 1 – Sal del Dm n. 58/2017, che va protocollato allo sportello unico edilizia Sue del Comune solo prudenzialmente; in caso di fotovoltaico e sistemi di accumulo, trainati al 110% dal super sisma bonus, non è richiesta nessuna attestazione sui requisiti tecnici, basta quella antisismica. In ogni caso, per tutti gli interventi, serve l’asseverazione di congruità, nei relativi modelli o in carta libera.

Detrazione diretta

Ancora, c’è da considerare il caso di chi abbia effettuato le spese nel 2021 e debba, poi, portare in dichiarazione il superbonus quest’anno. In queste situazioni, l’adempimento più prossimo è la comunicazione all’Enea dell’asseverazione, che va effettuata entro 90 giorni dalla chiusura dei lavori. Quindi, per chi abbia completato il cantiere nelle ultime settimane del 2021, cadiamo proprio in questo periodo. Per il sismabonus, invece, l’asseverazione va presentata al Sue. In sede di dichiarazione andrà, poi, apposto il visto di conformità.

Infine, va ricordata la scadenza del prossimo 30 giugno. È la data chiave per agganciare la proroga del 110% per le unità indipendenti e unifamiliari fino a fine anno. Entro questo termine, infatti, andrà effettuato almeno il 30% degli interventi complessivi. Altrimenti si perderà il treno del superbonus.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©