Fisco

Detrazioni per l’edilizia, controlli legati all’anno di pagamento delle spese

di Giulia Pulerà

La legittimità della detrazione per spese antisismiche – come per ogni altra detrazione ripartita nell’arco di più periodi di imposta – deve essere contestata dall’agenzia delle Entrate in relazione all’anno di sostenimento della spesa, perché è in quel momento che si verifica il presupposto per l’agevolazione. Ne consegue così che da quel periodo di imposta decorrono i termini di decadenza per l’azione di accertamento. Ad affermare il principio è la Ctp Reggio Emilia (presidente e relatore Montanari), con la sentenza 2/1/2022, depositata il 5 gennaio.

La vicenda trae origine dal diniego di rimborso di un credito Irpef dichiarato dal contribuente per l’anno 2018 e relativo a detrazioni per spese antisismiche che venivano sostenute nel 2017. L’agenzia delle Entrate escludeva la spettanza del sismabonus in quanto l’asseverazione delle classi di rischio, antecedenti e successive all’intervento antisismico, era stata presentata dal contribuente nel 2018, in un momento successivo alla registrazione del titolo urbanistico (Scia), avvenuta nel 2017. Secondo l’Agenzia, infatti, l’asseverazione doveva essere contestuale al titolo abilitativo e la sua presentazione tardiva pregiudicava il diritto alla detrazione.

Nel ricorso proposto, il contribuente eccepiva in via principale che l’illegittimità della detrazione per spese antisismiche, come di tutte le detrazioni “spalmate” su più periodi di imposta, deve essere contestata in relazione all’anno di sostenimento della spesa.

Inoltre, il ricorrente evidenziava che nel suo caso l’asseverazione delle classi di rischio non poteva essere depositata contestualmente al titolo abilitativo. Infatti, le istruzioni di prassi al tempo escludevano dagli interventi che davano diritto al sismabonus, i lavori di demolizione e ricostruzione, ammessi solo successivamente (risoluzione 34/E/18).

I giudici del merito, aderendo ai principi già enunciati dalla stessa commissione (Ctp Reggio Emilia 162/2021), hanno accolto le motivazioni del ricorrente e annullato l’atto impugnato. La contestazione dell’ufficio deve riferirsi al periodo di imposta in cui si realizza il fatto generatore del diritto e da tale momento decorre anche il termine di decadenza. E tali principi si applicano anche quando il fatto ha conseguenze redditualmente rilevanti nei periodi di imposta successivi.

La Ctp, in contrasto con l’orientamento della Cassazione a Sezioni unite 8500/2021 (secondo cui l’azione di accertamento relativa a un determinato periodo di imposta può riguardare anche fatti non contestati nell’anno in cui si sono generati), ha sottolineato che sussisterebbe un contrasto con i principi costituzionali di proporzionalità e ragionevolezza.

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