Fisco

Bonus casa differenti moltiplicano i prezzari da utilizzare per la congruità

di L.D.S.

Se in un cantiere sono effettuati sia lavori agevolati per il risparmio energetico, sia lavori incentivati con il sismabonus, il bonus facciate ordinario, il bonus casa rilevante, gli impianti fotovoltaici e le colonnine di ricarica di veicoli elettrici, i prezzari Dei sono applicabili solo per la prima categoria di interventi e non per la seconda.

Si pensi al caso della tinteggiatura di una facciata, dopo aver effettuato la coibentazione e dopo interventi strutturali. Per lo stesso lavoro, si dovrebbero utilizzare prezzi di riferimento diversi, ai fini della congruità. Sono le conseguenze della discutibile interpretazione delle Entrate, contenuta nella circolare n. 16/E.

Secondo l’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), Dl 34/2020, agli interventi diversi da quelli del superbonus, per i quali è possibile la cessione del credito o lo sconto in fattura (il bonus casa rilevante, l’ecobonus, il sismabonus, il bonus facciate, il fotovoltaico e le colonnine), è necessario il visto di conformità e l’attestazione della congruità delle spese «secondo le disposizioni dell’articolo 119, comma 13-bis», Dl 34/2020, ai fini delle suddette due opzioni, se stipulate dal 12 novembre 2021 (non ai fini della detrazione diretta in dichiarazione dei redditi o 730, per la quale non servono questi due adempimenti).

Per l’articolo 119, comma 13-bis, Dl 34/2020, si deve far riferimento:

-sia ai prezzari individuati dal decreto requisiti del Mise del 6 agosto 2020, cioè quelli predisposti dalle «regioni» e «province autonome» ovvero, in alternativa, ai «prezzi informativi dell’edilizia», della casa editrice Dei;

-sia ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, da un emanando decreto del ministro della Transizione ecologica.

Lo stesso articolo 119, comma 13-bis, Dl 34/2020, poi, prevede che, «nelle more dell’adozione» di questo decreto, la congruità delle spese sia determinata facendo riferimento al «criterio residuale» che si basa:

-sui prezzari predisposti dalle «regioni» e «province autonome»;

-sui «listini ufficiali o ai listini delle locali» delle Camere di commercio;

-ovvero, in difetto, sui «prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi». Non vengono citati, quindi, i prezzari Dei.

Secondo la circolare dell’agenzia delle Entrate n. 16, nelle more di questa adozione si deve «continuare a fare riferimento al citato» Dm 6 agosto 2020 (prezzari di «regioni», «province autonome» o Dei), solo per il super ecobonus ovvero, in caso di opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura, per l’ecobonus ordinario e per il bonus facciate eco.

Pertanto, le indicazioni del Dm 6 agosto 2020 (che comprendono anche i prezzi Dei) non si potranno più applicare per il super sismabonus ovvero, in caso della suddetta opzione, per il sismabonus ordinario, a differenza di quanto è stato fatto fino ad ora nella pratica per il super sismabonus, in assenza di indicazione delle Entrate, ma con il supporto della risposta 1 elaborata dalla Commissione di monitoraggio del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nella nota del 16 marzo 2021, protocollo 2821.

Inoltre, sempre secondo la circolare n. 16 «nelle more dell’adozione» del nuovo Dm, va considerato solo il suddetto «criterio residuale», per la congruità del super sismabonus ovvero, in caso della suddetta opzione, del sismabonus ordinario, bonus facciate ordinario, bonus casa rilevante, fotovoltaico e colonnine.

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