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Legittima la sbarra posta dal supercondominio per chiudere l’accesso a strada privata

Il Comune riteneva invece si trattasse di via pubblica, ma Catasto e regolamento condominiale ne smentivano tale natura

di Annarita D’Ambrosio

Anche i Comuni posso sbagliare nell’individuare la natura pubblica o privata di una strada. È successo a Roma in relazione alla via interna ad un supercondominio , cui a fine novembre 2020 era stato intimato di rimuovere una sbarra automatica a chiusura della porzione di una via ritenuta comunale. La strada risultava nuova area di pubblica circolazione in una delibera di giunta comunale, la numero 404/2008. Si trattava però di strada privata come è emerso dinanzi al Tar del Lazio, sentenza 12464/2021 depositata il 2 dicembre, al quale alcuni condomìni adiacenti, parte del supercondominio più vasto, si erano rivolti (sullo stesso tema si veda anche la Cassazione, sentenza 27080/2021 ).

Sull’impugnazione di atti comunali decide il giudice amministrativo
Sollevava difetto di giurisdizione Roma Capitale ritenendo che la questione dovesse porsi dinanzi al giudice ordinario, non a quello amministrativo. Tesi respinta. Il Tar Lazio precisa che «laddove la controversia riguardi l'accertamento della proprietà, pubblica o privata, di una strada, oppure dell’esistenza di diritti di uso pubblico su una strada privata, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario. Laddove invece l'oggetto principale del giudizio è la verifica del corretto uso dell’esercizio del potere amministrativo, e solo incidentalmente, l’accertamento della natura, pubblica o privata, della strada, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo (Consiglio di Stato, 15 maggio 2020, n. 3158). Nel caso in esame non era stata impugnata la delibera che indicava la via come pubblica, ma la determina di rimozione della sbarra, quindi doveva pronunziarsi il giudice amministrativo.

La decisione
Articolato il ragionamento di quest’ultimo quanto all’atto contestato. La nota impugnata dai condomìni costituisce - precisano - l'atto conclusivo del procedimento volto all'accertamento dell'occupazione abusiva di suolo pubblico a loro avviso rilevata. Non sono necessari perciò ulteriori accertamenti. Il Comune ritiene che la via sia pubblica e la sbarra illegittima. Ma è così? No secondo il Tar per il quale il ricorso dei condomìni è fondato. «Il tratto di strada in contestazione - scrivono - è lungo circa 75 metri, è cieco, e termina nel lato opposto in cui è posizionata la sbarra meccanica con una rotonda per favorire l'inversione di marcia dei veicoli. Tale tratto di strada risulta censito nel Catasto terreni del Comune di Roma Capitale quale «bene condominiale dei proprietari delle porzioni immobiliari costituenti uno dei condomìni del complesso così come risulta dal regolamento dello stesso».

Inoltre, risulta censito nel Catasto fabbricati del Comune di Roma Capitale quale «bene comune non censibile (viabilità) esclusivamente ai proprietari» titolari degli immobili del condominio stesso. È pacifico perciò che il tratto di strada in questione non sia di proprietà pubblica, bensì di proprietà privata. E la delibera di giunta? L’iscrizione di una strada nell’elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico riveste una funzione puramente dichiarativa sulla natura della strada, superabile con la prova contraria come in questo caso.

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