Fisco

Niente visto e congruità per chi ha pagato i lavori entro l’11 novembre ma non ha ancora ceduto crediti

Le Entrate risolvono l’interrogaativo che aveva fermato i cantieri dal 12 novembre, entrata in vigore del Dl «Antifrodi»

di Cristiano Dell’Oste

Le nuove regole del decreto Antifrodi si applicano solamente «alle comunicazioni trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate a decorrere dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del Dl 157, Ndr)». Inoltre, a certe condizioni, anche le operazioni perfezionate prima dell'11 novembre, e non ancora comunicate, sono esonerate dall'obbligo del visto di conformità e dell'asseverazione sulle spese per le detrazioni ordinarie diverse dal 110 per cento.

Con un aggiornamento alle Faq sui bonus edilizi, le Entrate fissano i paletti per la decorrenza della stretta introdotta con il decreto Antifrodi. È un chiarimento fondamentale, perché l'arrivo del decreto legge ha causato un vero e proprio blocco delle operazioni di cessione dei bonus casa.

Tutto fermo
Molte banche hanno addirittura sospeso l'acquisto di crediti d'imposta le cui comunicazioni erano state effettuate prima del 12 novembre.Ora le Entrate chiariscono che le comunicazioni inviate entro l'11 novembre in relazione a detrazioni diverse dal superbonus non richiedono «l'apposizione del visto di conformità e l'asseverazione della congruità delle spese».
E quindi, una volta che l'Agenzia abbia rilasciato la ricevuta di accoglimento, i bonus possono essere accettati e anche ulteriormente ceduti.Attenzione, però, perché si applica anche alle comunicazioni inviate entro l'11 dicembre la procedura di controllo preventivo e sospensione (inserita nel Dl 34/2020 sotto forma di articolo 122-bis).

Le situazioni «a cavallo» del 12 novembre
Le Entrate spiegano anche come si deve comportare chi è stato colto a metà dell'operazione dal decreto Antifrodi. Resta così esonerato dall'obbligo di asseverazione e visto di conformità anche chi – pur non avendo ancora inviato la comunicazione all'Agenzia – entro l'11 novembre abbia comunque perfezionat o tutti e tre i questi passaggi:1) ricevuto le fatture da parte di un fornitore;2) eseguito i pagamenti;3) esercitato l'opzione per la cessione del credito d'imposta (tramite la stipula di accordi tra cedente e cessionario) o per lo sconto in fattura (tramite l'annotazione).

In pratica, se vengono rispettate queste tre condizioni, si potrà comunicare dal 12 novembre in poi – o meglio dal 15 novembre, data di riapertura del canale telematico delle Entrate – una cessione o uno sconto in fattura senza bisogno visto e asseverazione.

In cosa consiste l'asseverazione
Secondo l'Agenzia l'asseverazione richiesta dal decreto Antifrodi riguarda solo la «congruità delle spese sostenute», e non i requisiti tecnici dell'intervento né l'effettiva realizzazione.Le Entrate precisano che resta obbligatoria l'asseverazione dei requisiti tecnici, quando a richiederla sono altre norme specifiche, ad esempio quando si cede l'ecobonus ordinario per la sostituzione della caldaia.Tra le righe di questa Faq c'è un chiarimento importante.

Nella domanda si menziona la necessità di «attestare i requisiti tecnici dell'intervento e l'effettiva realizzazione, come previsto per il Superbonus». La risposta dice che ci si deve limitare alla congruità della spesa sostenuta. Sembra perciò sdoganata la possibilità di asseverare la congruità di una spesa sostenuta “in anticipo” a fronte di lavori ancora non ultimati. È il caso, frequente nella prassi, in cui un contribuente ha versato ad esempio i ¾ dell'importo preventivato a fronte di lavori eseguiti solo per ¼, così da anticipare il beneficio fiscale.

Chi e come può rilasciare l'aseverazione
I tecnici che possono asseverare la congruità delle spese – affermano le Faq – sono gli stessi abilitati a farlo per il superbonus, in relazione al “tipo” di spese sostenute.Quanto alle modalità di asseverazione, l'Agenzia conferma che è corretto fare riferimento ai prezzari richiamati dal Dm Requisiti 6 agosto 2020 nelle more dell'adozione del decreto del Mite richiamato dal Dl 157/2021.

Inoltre, come recita lo stesso articolo 119 del Dl 34/2020 «nelle more dell'adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi». Perciò, per le opere non menzionate dal decreto Requisiti, questi saranno i riferimenti da seguire per asseverare la congruità.

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