Fisco

Tax credit e detrazioni edilizie, atti di recupero con tempi diversi

Termini di rettifica in ordine sparso per i vari bonus del settore edilizio, dopo l’intervento del Dl Antifrodi 157/2021.

di Alessandro Borgoglio e Dario Deotto

La nuova norma ha stabilito che per le agevolazioni del settore edilizio e i contributi a fondo perduto erogati dal Fisco a causa dell’emergenza Covid, l’agenzia delle Entrate provvederà – in assenza di una specifica disciplina – a emanare un atto di recupero in base alle disposizioni dell’articolo 1, commi 421 e 422, della legge 311/2004.

Quest’ultima è la norma che ha introdotto lo specifico atto di recupero «per la riscossione dei crediti indebitamenti utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione». La previsione del Dl 157/2021 stabilisce che l’atto di recupero dev’essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. Ma va ricordato che per i termini di decadenza degli atti di recupero c’è un’altra disposizione – quella dell’articolo 27, comma 16, del Dl 185/2008 – la quale stabilisce che l’atto di recupero dev’essere notificato, sempre a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo «a quello di utilizzo». Tale disposizione riguarda, però, soltanto i crediti d’imposta inesistenti utilizzati in compensazione.

È necessario allora capire, in riferimento ai bonus edilizi, quando potrà essere usato dalle Entrate l’atto di recupero.

Detrazioni in dichiarazione

Quest’atto di recupero non potrà senz’altro essere impiegato per le detrazioni fruite direttamente dal contribuente in dichiarazione. Ciò perché le detrazioni risultano vagliate ed eventualmente disconosciute con il controllo formale delle dichiarazioni: vengono infatti inserite nella dichiarazione dei redditi e, quindi, l’Agenzia, avvalendosi dell’articolo 36-ter, comma 2, lettera b), del Dpr 600/1973, può «escludere in tutto o in parte le detrazioni d’imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti». In questa circostanza, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello della dichiarazione.

Sebbene la sede naturale per verificare la spettanza delle detrazioni fiscali inserite in dichiarazione sia il controllo formale, nulla vieta, però, che le Entrate possano disconoscere tali detrazioni anche con un atto di accertamento “ordinario”: in base all’articolo 38, comma 1, del Dpr 600/1973, infatti, gli uffici rettificano le dichiarazioni quando, tra l’altro, «non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni di imposta indicate nella dichiarazione». In tale ipotesi, però, l’avviso di accertamento (esecutivo) deve essere notificato «entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione», come previsto dall’articolo 43 del Dpr 600/1973, richiamato non a caso dall’articolo 121, comma 4, del Dl 34/2020 per la detrazione del 110 per cento.

Va poi notato che quest’ultima norma menziona anche il termine decadenziale di otto anni stabilito dall’articolo 27, comma 16, del Dl 185/2008: un riferimento che appare improprio, poiché non si tratta di crediti d’imposta inesistenti utilizzati in compensazione, ma (semplicemente) di detrazioni d’imposta esposte in dichiarazione.

Sconto in fattura o cessione

A questo punto, l’atto di recupero previsto dal Dl 157/2021 non può che riguardare l’utilizzo improprio delle opzioni dello sconto in fattura e della cessione del credito relative ai vari bonus edilizi previsti dal comma 2 dell’articolo 121 del Dl 34/2020.

La norma estende l’utilizzo dell’atto di recupero anche a tutti i contributi erogati dall’Agenzia a seguito del Covid-19. In tali casi, quindi, l’atto di recupero dovrà essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo in cui è avvenuta la violazione, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente. E tra questi rientra senz’altro l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per i quali vige il citato termine di otto anni.

Va infine sottolineato che l’atto di recupero manifesta una volontà impositiva dell’ufficio e, quindi, assume piena natura accertativa, con la conseguente possibilità di impugnazione e di avvalersi di istituti deflativi come accertamento con adesione e conciliazione.

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