L'esperto rispondeFisco

Casa e ufficio, il rebus dell’uso promiscuo nel superbonus

Siamo due lavoratori autonomi che, come tutti i lavoratori autonomi, abbiamo per legge il domicilio fiscale presso l’abitazione di residenza. Abbiamo però un ufficio affittato, di cui scarichiamo le spese, mentre non scarichiamo nulla inerente l’abitazione, principale in condominio, considerata da noi non ad uso promiscuo. Risulterebbe che, dovendo fare interventi con il 110% presso le nostre abitazioni, detrarremo solo il 50% per i trainati mentre ed il 110% sui trainanti sulle parti comuni. Ciò pare avvalorato dall’Age zia delle Entrate, che le definisce potenzialmente utilizzate ad uso promiscuo. Risponde al vero? In questo caso milioni di partite Iva resterebbero gravemente danneggiate senza motivo.

di Andrea Cartosio

La domanda

Siamo due lavoratori autonomi che, come tutti i lavoratori autonomi, abbiamo per legge il domicilio fiscale presso l’abitazione di residenza. Abbiamo però un ufficio affittato, di cui scarichiamo le spese, mentre non scarichiamo nulla inerente l’abitazione, principale in condominio, considerata da noi non ad uso promiscuo. Risulterebbe che, dovendo fare interventi con il 110% presso le nostre abitazioni, detrarremo solo il 50% per i trainati mentre ed il 110% sui trainanti sulle parti comuni. Ciò pare avvalorato dall’Age zia delle Entrate, che le definisce potenzialmente utilizzate ad uso promiscuo. Risponde al vero? In questo caso milioni di partite Iva resterebbero gravemente danneggiate senza motivo.

A cura di Smart24 Condominio

In materia di immobili ad uso promiscuo è intervenuta la DRE Calabria n° 919-173/2021, la quale ha ripreso i chiarimenti forniti con gli interpelli n. 570/2020, n. 65/2021 e 198/2021. La direzione regionale della Calabria ha affermato che l'utilizzo promiscuo dell'immobile deve essere valutato in senso oggettivo, per cui, non risulterebbe possibile applicare la detrazione completa (pari al 100%) delle spese sostenute per interventi trainati. La detrazione spettante dovrà essere calcolata sul 50% della spesa in tutte le ipotesi in cui l'immobile sia utilizzato promiscuamente per l'esercizio di arti, professioni o attività commerciali. Inoltre, per l'Agenzia delle Entrate rileva l'utilizzo promiscuo anche potenziale. Pertanto, qualora fosse stato indicato detto immobile in comunicazione di inizio attività quale luogo di svolgimento dell'attività ma nei fatti lo stesso non risulterebbe materialmente utilizzato, la detrazione spetterebbe comunque sulla metà della spesa. Discorso differente per quanto riguarda i lavori eseguiti su parti comuni di edificio per il quale potrà essere goduta la spesa nella sua interezza.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©