Fisco

Ampliata anche la certificazione sui prezzi

Ai prezziari regionali e ai prezzi informativi Dei si aggiungeranno presto i valori massimi stabiliti con decreto del ministro della Transizione ecologica

di Giorgio Gavelli

Ai prezziari regionali e ai prezzi informativi Dei si aggiungeranno presto i «valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del ministro della Transizione ecologica», come previsto dal nuovo testo del comma 13-bis del Dl 34/2020 modificato dall'articolo 1, comma 1, del Dl 157/2021. Inoltre, almeno stando alle bozze della manovra 2022, i tecnici dovrebbero poter disporre dei «valori massimi st

Si tratterà di comprendere, a regime, la gerarchia nell'utilizzo di queste fonti, premesso che nelle more dell’adozione dei decreti, la congruità delle spese sarà determinata facendo riferimento ai prezziari regionali (o alle pubblicazioni Dei), come si è fatto sino ad oggi per i lavori ecobonus realizzati a partire dal 6 ottobre 2020 e per tutti i lavori meritevoli di superbonus, tanto se finalizzati al risparmio energetico quanto alla sicurezza sismica. Fino ad oggi, prezziari regionali e pubblicazioni Dei erano tra loro alternativi, mentre i valori riportati all'allegato I del decreto Mise Requisiti del 6 agosto 2020 erano riservati a specifiche ipotesi, vale a dire quando (al di fuori del superbonus) l'attestazione di congruità poteva essere fatta dal produttore o rivenditore e quando (anche nel 110%) il tecnico avesse rilevato che i prezziari non riportassero le voci relative agli interventi da eseguire.

Dall'entrata in vigore del Dl 157/2021, la congruità dei prezzi sottostanti alle spese sostenute dal contribuente riguarda anche (ma solo in caso di cessione del credito o sconto in fattura) bonus che sino ad ora non prevedevano tale requisito, come ad esempio:

- il 50% in caso di lavori di riqualificazione edilizia di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 16-bis del Tuir;

- il 90% per gli interventi sulle facciate (60% per il 2022 stando alle bozze della legge di bilancio), fermo restando che quando il lavoro di riqualificazione è influente dal punto di vista termico ovvero interessa oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda dell’edificio, la congruità era già indispensabile (vademecum Enea del 25 gennaio 2021);

- il 50%-70%-75%-80%-85% del sismabonus tradizionale o maggiorato (articolo 16-bis del Tuir e articolo 16 del Dl 63/2013) per interventi privi dei requisiti superbonus.

Dovrebbero restare fuori dalla certificazione prezzi i bonus non strettamente legati agli interventi quanto all'acquisto di un immobile su cui essi sono stati eseguiti, come accade per il bonus ristrutturazione acquisti (articolo 16-bis, comma 3, del Tuir ) e per il sismabonus acquisti di cui al comma 1-septies dell'articolo 16 del Dl 63/2013. Per quest'ultima agevolazione, infatti, in più occasioni l'Agenzia ha affermato l'irrilevanza dell'attestazione di congruità (risposta ad interpello n. 190/2021).

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