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Ape convenzionale nel condominio, occorre un sopralluogo in ogni appartamento?

Per redigere l’APE “tradizionale” è obbligatorio un sopralluogo nell’unità immobiliare. Per usufruire del Superbonus 110% però è necessario redigere l’APE convenzionale. Nel caso di edifici condominiali, è obbligatorio effettuare un sopralluogo in ogni unità immobiliare oppure per gli appartamenti inaccessibili è possibile procedere anche tramite documentazione verificando la congruenza dall’esterno?

di Rosario Dolce

La domanda

Per redigere l’APE “tradizionale” è obbligatorio un sopralluogo nell’unità immobiliare. Per usufruire del Superbonus 110% però è necessario redigere l’APE convenzionale. Nel caso di edifici condominiali, è obbligatorio effettuare un sopralluogo in ogni unità immobiliare oppure per gli appartamenti inaccessibili è possibile procedere anche tramite documentazione verificando la congruenza dall’esterno?

A cura di Smart24 Condominio

Ai fini del Superbonus nel caso di interventi trainanti e trainati eseguiti in un condominio, occorre produrre gli Attestati di Prestazione Energetica (A.P.E.) convenzionali ante e post intervento, elaborati secondo le indicazioni del punto 12 dell'Allegato A del decreto interministeriale 6 agosto 2020, riferiti all'intero fabbricato prendendo in considerazione solo i servizi energetici presenti nella situazione ante intervento e considerando nella situazione post intervento tutti gli interventi trainanti e trainati eseguiti congiuntamente.

Nei casi previsti dall'articolo 7, comma 1 del citato decreto interministeriale (interventi sull'involucro opaco dell'edificio che accede al Superbonus) è necessario acquisire e conservare a cura del beneficiario gli attestati per ogni singola unità immobiliare. Si ricorda, inoltre, che come precisato nel comma 3 dell'articolo 4 del decreto ministeriale 26 giugno 2015 (“Linee guida nazionali per la certificazione energetica”), l'A.P.E., ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 192 del 2005, ha «una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che riguardi elementi edilizi o impianti tecnici in maniera tale da modificare la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare».

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