Fisco

L'amministratore condominiale deve presentare le dichiarazioni dei redditi e del valore aggiunto

L’imposta evasa superava i 50mila euro, l’amministratore esercitava attività in forma societaria ed era legale rappresentante della stessa

di Giulio Benedetti

L'amministratore condominiale se non presenta la dichiarazione dei redditi e dell'Iva, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a cinquantamila euro, risponde del reato previsto dall'articolo 5 del Dlgs 72/2000. È quanto affermato dalla Cassazione nella sentenza 37578/2021 che ha respinto il ricorso (accogliendolo solo per la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici che eliminava e determinava la pubblicazione della sentenza di condanna per 15 giorni sul sito internet del ministero della Giustizia) di un amministratore condominiale avverso la condanna per tale reato.

Il caso trattato
Un amministratore condominiale (che esercitava la sua attività in forma societaria) era stato condannato per il reato di cui all'articolo 5 Dlgs 74/200 perché aveva omesso di presentare le dichiarazioni per le imposte su redditi e sul valore aggiunto per l’anno 2010, con l'evasione delle relative imposte con valore superiore alle soglie di legge. L'amministratore ricorreva avverso la sentenza di condanna affermando che nel suo caso era mancata la prova del dolo specifico di evadere il fisco. Aggiungeva che la sua condotta poteva essere qualificata colposa in quanto, pur essendo il legale rappresentante della società, non si era preoccupato della presentazione delle dichiarazioni fiscali, in quanto nella gestione sociale erano subentrate altre due persone. Invero l'amministratore affermava di avere dismesso la carica sociale nel febbraio 2011 che poi riassumeva il 24 giugno 2011: quindi l'avvicendamento di vari soggetti nella gestione sociale dimostrerebbe una colpa nella presentazione delle dichiarazioni e non il dolo di evasione fiscale.

La decisione della Cassazione
Per quanto riguarda la dichiarazione della responsabilità penale dell'amministratore il giudice di legittimità respingeva il ricorso poiché il ricorrente, in quanto legale rappresentante della società, ometteva, pur essendovi tenuto, la presentazione delle dichiarazioni fiscali. La Corte affermava che il reato è omissivo proprio perché riguarda tutti i soggetti tenuti alla presentazione delle dichiarazioni fiscali, specialmente il legale rappresentate della società, sulla base del principio, stabilito dalla giurisprudenza costante, per cui chi assume la carica di amministratore si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze.

La Corte stabiliva i seguenti principi:
- l'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi incombe direttamente sul contribuente e, nel caso delle persone giuridiche, su chi ne abbia la legale rappresentanza che deve sottoscrivere la dichiarazione, a pena di nullità (articolo 1 Dpr 322/1998);
- la prova del delitto specifico di evasione può essere desunta dall'entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza da parte del soggetto obbligato dell'imposta dovuta (sentenza 18936/2016);
- il dolo previsto dall'articolo 5 del Dlgs 74/2000 è sia quello generico, ovvero la rappresentazione e volizione della omessa dichiarazione e di superamento della soglia di punibilità, sia il dolo specifico per cui il contribuente deve perseguire il fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- i giudici di merito hanno applicato correttamente la norma poiché hanno evidenziato che i ricavi non dichiarati, emersi nel corso della verifica fiscale, derivanti dall'attività di amministratore condominiale e di gestione degli immobili, superavano le soglie di non punibilità, previste dall'articolo 5 del Dlgs 74/2000.

Concludeva la Cassazione che tali ricavi derivavano da operazioni commerciali poste in essere nell'anno 2010 quando l'imputato era l'amministratore ( l'imputato aveva ricoperto ininterrottamente la carica di amministratore dal 24 febbraio 2006 al 24 febbraio 2011 e poi dal 14 giugno 2011 al 29 dicembre 2012) , da cui derivava la duplice dimostrazione della gestione effettiva svolta dal medesimo e dell'ulteriore fine di evasione di dette imposte , il cui debito era sorto quando l'imputato era amministratore ed è stato perseguito dal mancato adempimento dell'obbligo di presentazione delle dichiarazioni fiscali, sanzionato dall'articolo 5 del Dlgs 74/2000.

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