Fisco

La casa in ristrutturazione va accatastata in «F/4»

Mentre le porzioni di unità immobiliari derivanti da unità già censite, costituite con frazionamento in vista di una successiva vendita, non possono essere accertate in categoria F/4

di Antonio Iovine

Le unità interessate da lavori di ristrutturazione devono essere accatastate in categoria F/4. Lo conferma la Ctp di Chieti, con la sentenza 267/2/2020 (presidente Campli, relatore Gialloreto).

Nel caso, il contribuente, titolare di un complesso immobiliare a destinazione commerciale presenta una dichiarazione Docfa che indica per l’unità immobiliare - precedentemente iscritta in categoria ordinaria con rendita - l’attribuzione della categoria fittizia e priva di rendita F/4, cioè «Unità in corso di definizione». In particolare, da permesso a costruire si tratta di ristrutturazione edilizia ai sensi della lettera d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001.

I giudici osservano che il complesso immobiliare è oggetto di lavori di ristrutturazione e ampliamento attraverso la parziale demolizione e ricostruzione.

La resistenza dell’Agenzia si focalizza sul contenuto della circolare 4/2009 dell’agenzia del Territorio che esprime il principio secondo cui le porzioni di unità immobiliari derivanti da unità già censite, costituite con frazionamento in vista di una successiva vendita, non possono essere accertate in categoria F/4. Il collegio giudicante evidenzia che la normativa vigente (Dm 28/1998), ha introdotto le categorie fittizie con l’articolo 3, comma 2. Quindi il legislatore ha escluso l’attribuzione della rendita anche a tutti quegli immobili che non abbiano ancora una propria definizione a prescindere dalla tipologia di interventi da eseguirsi.

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