L'esperto rispondeFisco

Doppio tetto di spesa per lavori sulle parti comuni e sui singoli appartamenti

In un edificio di 3 appartamenti, tutti in comproprietà tutti tra 3 persone fisiche, in cui si fanno interventi sulle parti comuni con sismabonus 110% ed interventi di ristrutturazione dentro i singoli appartamenti (come bagni, impianti, eccetera) il massimale di € 96.000 x 3 sulle parti comuni per il sismabonus comprende anche le spese per gli interventi all’interno delle unità immobiliari oppure per i lavori nelle unità immobiliari c’è un altro massimale di € 96.000?

di Rosario Dolce

La domanda

In un edificio di 3 appartamenti, tutti in comproprietà tutti tra 3 persone fisiche, in cui si fanno interventi sulle parti comuni con sismabonus 110% ed interventi di ristrutturazione dentro i singoli appartamenti (come bagni, impianti, eccetera) il massimale di € 96.000 x 3 sulle parti comuni per il sismabonus comprende anche le spese per gli interventi all’interno delle unità immobiliari oppure per i lavori nelle unità immobiliari c’è un altro massimale di € 96.000?

A cura di Smart24 Condominio

Nell'ambito dei lavori di recupero del patrimonio edilizio rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per realizzare interventi antisismici, con particolare riguardo all'esecuzione delle opere per la messa in sicurezza statica degli edifici. Il “sisma bonus” è stato previsto dall’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del Decreto Legge n. 63/2013, il quale lo contestualizza per le spese sostenute dall'1 gennaio 20217 al 31 dicembre 2021 e per gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui all'art. 16-bis, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (c.d. TUIR).

L'agevolazione fiscale, a tal proposito, è stara riconosciuta nella misura del 50% delle spese sostenute sugli immobili di qualsiasi natura (residenziali e non) in zona sismica 1, 2 e 3, fino ad un ammontare massimo delle spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno.

Ora, con l'articolo 119 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), per gli interventi di riduzione del rischio sismico effettuati dall'1 luglio 2020 al 30 giugno 2022 (31 dicembre 2022 per i condomini che al 30 giugno 2022 hanno realizzato il 60% degli interventi), la detrazione fiscale prevista dall'anzidetta norma, è stata incrementata al 110% delle spese sostenute.

Per quanto, invece, riguarda le spese interne alle unità immobiliari ove riconducibili a diversi bonus (50%), il contribuente potrà fruire di ciascuna agevolazione, nell'ambito di ciascun limite di spesa (€ 96.000), a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione (come da Circolare n. 24/E del 08.08.2020).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©