Fisco

Per applicare il canone di occupazione di suolo pubblico (Cosap) necessaria la concessione

Riconosciute dal Tribunale di Roma le ragioni di un condominio a cui era stata illegittimamente richiesto il pagamento

di Fabrizio Plagenza

Il Tribunale di Roma, con la sentenza numero 14134/2021 , pubblicata il 6 settembre 2021, è tornato ad occuparsi della Cosap richiesta al condominio. L'argomento risulta sempre attuale, in quanto da tempo oggetto di contezioso giudiziario.

Tosap e Cosap
Il Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap) è un canone dovuto all’Ente in caso di occupazione di suolo pubblico, sia per occupazioni temporanee che per occupazioni permanenti. Il Cosap si differenzia dalla Tosap (Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche). La differenza più evidente tra le due tipologie di entrate è da individuarsi nella differente natura : infatti mentre la Tosap è un'entrata tributaria, la Cosap rappresenta un'entrata di carattere patrimoniale.

Un'altra differenza è costituita dal fatto che mentre la Tosap ha una disciplina legislativa, essendo prevista e disciplinata dal capo II del Dlgs 507/1993, per il canone (Cosap) il Dlgs 446/1997 demanda l'intera disciplina al regolamento comunale, ampliando tra l'altro la potestà normativa dell'ente locale, il quale può stabilire in piena autonomia sia la disciplina che le tariffe.

La vicenda
Venendo al caso trattato dal Tribunale di Roma , un condominio citava in giudizio Roma Capitale e l'Ente impositore, al fine di ottenere l’annullamento della cartella di pagamento relativa alla tassa per l’occupazione delle aree pubbliche, emessa dall'Agente della riscossione (nel caso Equitalia Gerit, per conto di Roma Capitale). Tra i motivi posti alla base della richiesta di annullamento della cartella di pagamento, il condominio eccepiva «l’illegittimità della richiesta di pagamento per mancanza dei requisiti di legge e più specificamente per mancanza del presupposto impositivo atteso che l’occupazione dell’area tassata, non era avvenuta a seguito di specifico atto concessorio, come prevede il Dlgs 507/93, bensì in sede di edificazione del fabbricato allorché, cioè, l’area occupata era ancora privata e non appresa dall’Amministrazione comunale, con conseguente difetto dell’eccepito presupposto impositivo».

Si costituiva l'agenzia delle Entrate Riscossione (attuale Ente impositore) eccependo preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva nonché Roma Capitale, contestando la domanda. Il Tribunale capitolino, nell'esporre le motivazioni, ricorda che la richiesta di pagamento del Cosap pone le basi «sull’articolo 63 Dlgs 446/97 e sugli articoli 21 e 24 della deliberazione comunale numero 27/2000» che, in particolare, consente alle Province ed ai Comuni di prevedere con regolamento «che l’occupazione, sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa».

A tale previsione il Comune si è da ultimo conformato avendo previsto all’articolo 1 della deliberazione numero 27/2002 il rilascio dell’atto concessorio per ogni forma di occupazione degli spazi comunali. Inoltre, si legge nella sentenza 14134/2021, per quanto attiene, specificamente, alle griglie e alle intercapedini il Comune di Roma ha autolimitato la sua azione amministrativa con circolare 2637 del 21 gennaio 1999, ove ha affermato che la non tassabilità delle griglie, intercapedini e simili, facenti parte del progetto di costruzione, autorizzato con la licenza edilizia, anche se l’area di sedime delle occupazioni è stata successivamente ceduta in proprietà al Comune oppure su di essa si è costituita una servitù di pubblico passaggio (il principio è stato ribadito con la nota 9459 del 4 febbraio 2000 del Dipartimento II - U.O. Tributi).

La decisione
Di conseguenza, e qui occorre concentrare l'attenzione, alla luce della normativa suindicata, l’applicazione del canone di occupazione del suolo pubblico Cosap presuppone che, in precedenza, sia stato rilasciato dal Comune un atto di concessione. Nel caso deciso dal Tribunale di Roma, non risultava essere stata rilasciata alcuna concessione in relazione all’occupazione in esame, né può in ogni caso prescindersi dal testo della disposizione normativa dell’ articolo 63 del Dlgs 446/1997 alla cui stregua « .. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l’occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge..» di guisa che l’uso pubblico rilevante ai fini dell’esigibilità del Cosap è solo quello esercitato in forza di «servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge..» della cui costituzione, tuttavia, «l’Ente territoriale non ha fornito alcuna prova, conseguendone che il Comune, non può pretendere somme a titolo di canone di concessione».Per quanto sopra, il Tribunale di Roma dichiarava non dovuta dal condominio la somma richiesta da Roma Capitale, mediante cartella di pagamento notificata dall'Ente impositore, a titolo di Cosap, con condanna di Roma Capitale alla rifusione delle spese di lite sostenute dall’attore.

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