Fisco

L’identikit dei soggetti che possono ottenere il 110% e gli altri sconti

di Alessandro Borgoglio

Nonostante i numerosi interventi di prassi in materia, continuano a pervenire quesiti sui presupposti soggettivi per la fruizione dei bonus casa. Vediamo allora chi sono i soggetti che possono fruire delle varie agevolazioni. Limitando, per semplicità, il campo di analisi alle sole persone fisiche, quasi tutte le detrazioni fiscali per la casa hanno come principale soggetto beneficiario il possessore o detentore dell’unità immobiliare: è il caso del bonus ristrutturazione del 50% di cui all’articolo 16-bis del Tuir, della detrazione del 50-65% per gli interventi di risparmio energetico di cui all’articolo 14 del Dl 63/2013, della detrazione del 70-85% per gli interventi antisismici di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-sexies, del Dl 63/2013, del bonus mobili del 50% di cui al comma 2 del predetto articolo 16, del bonus facciate al 90% di cui all’articolo 1, comma 219 e seguenti, della legge 160/2019, del bonus verde con detrazione del 36% di cui all’articolo 1, comma 12, della legge 205/2017, ma anche del Superbonus del 110% di cui all’articolo 119 del Dl 34/2020.

Come precisato in quasi tutte le guide e circolari delle Entrate (Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali; le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico; Sismabonus: le detrazioni per gli interventi antisismici; circolari 19/E/2020 e 24/E/2020), le persone fisiche che sostengono le spese devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. In particolare, i soggetti beneficiari devono:

1 - possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);

2 - oppure detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario. La mancanza di un titolo di detenzione dell’immobile risultante da un atto registrato, al momento dell’inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente, preclude il diritto alla detrazione anche se si provvede alla successiva regolarizzazione.

Sono ammessi a fruire delle detrazioni anche i familiari del possessore o del detentore dell’immobile (coniuge, componente dell’unione civile di cui alla legge 76/2016, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) nonché i conviventi di fatto, sempreché sostengano le spese per la realizzazione dei lavori. La detrazione spetta a tali soggetti, a condizione che:

1 - conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente all’avvio dei lavori;

2 - le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può esplicarsi la convivenza. La detrazione, pertanto, non spetta al familiare del possessore o del detentore dell’immobile nel caso di interventi effettuati su immobili che non sono a disposizione (in quanto locati o concessi in comodato). Per fruire delle detrazioni non è necessario che i familiari abbiano sottoscritto un contratto di comodato, essendo sufficiente che attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventi. Peraltro, in questi casi, ferme restando le altre condizioni, le detrazioni spettano anche se le eventuali abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile.

Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita (compromesso), l’acquirente dell’immobile ha diritto all’agevolazione se:

1 - è stato immesso nel possesso dell’immobile;

2 - esegue gli interventi a proprio carico;

3 - stato registrato il compromesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si fa valere la detrazione.

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