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Nel verbale di mediazione ci può essere l’obbligo di ripetere l’assemblea con la delibera impugnata?

Un condomino impugna l'assemblea per non aver potuto prendere visione di tutta la documentazione contabile. Nel corso della mediazione vengono forniti i documenti richiesti. Il verbale conclusivo della mediazione deve/può contenere l'obbligo di ripetere l’assemblea impugnata? C'è giurisprudenza in merito? quali le norme di riferimento?

di Rosario Dolce

La domanda

Un condomino impugna l'assemblea per non aver potuto prendere visione di tutta la documentazione contabile. Nel corso della mediazione vengono forniti i documenti richiesti. Il verbale conclusivo della mediazione deve/può contenere l'obbligo di ripetere l’assemblea impugnata? C'è giurisprudenza in merito? quali le norme di riferimento?

A cura di Smart24 Condominio

La mediazione è una tecnica alternativa alla risoluzione dei conflitti rispetto il ricorso al giudizio ordinario. La sua obbligatorietà è prevista anche per il settore condominiale (vedasi articolo 71 quater disposizioni di attuazione al codice civile).

Se le ragioni che presiedevano l'impugnazione erano quelle descritte sommariamente dal lettore (mancata condivisione dei giustificativi, prima dell'assemblea chiamata ad approvare un rendiconto di gestione), una volta che tale esigenza venga soddisfatta in sede conciliativa (per cui, in tal caso, si è in grado di apprezzare financo la coerenza e congruità dei dati contabili), si ritiene che non sussistano più ragioni per ricorrere in giudizio e chiedere l'invalidità del deliberato. In quanto tale, l'esito della mediazione, si può dire, ha sortito effetto positivo.

Quindi non occorre ricorrere ad una nuova assemblea per fare rideliberare l'approvazione del rendiconto. Al più, visto che la delibera (ove ritenuta output che consegue da una fattispecie complessa a formazione progressiva), o meglio il vizio che l'affligeva si è sanato soltanto con l'istanza di mediazione e a seguito delle trattative qui intessute tra le parti, il condòmino potrà aver diritto, in altra separata sede, di chiedere la refusione elle spese legali sostenute per l'esperimento dell'azione di cui trattasi.


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