Fisco

Cooperative, ok al superbonus sui lavori trainanti se le unità dei soci superano il 50%

Nessun ostacolo al superbonus a favore delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa

di Dario Aquaro

Nessun ostacolo al superbonus a favore delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per gli interventi realizzati su immobili assegnati in godimento ai propri soci. Indipendentemente dal fatto che l'edificio sia o meno costituito in condominio.

Immobile posseduto formalmente dalla cooperativa

Nel caso però in cui l'edificio sia posseduto interamente dalla cooperativa, ma solo una parte delle abitazioni sia assegnata ai soci, con le altre locate a terzi, il superbonus per gli interventi “trainanti” è applicabile soltanto se la superficie complessiva delle unità assegnate ai soci risulta superiore al 50 per cento. Mentre resta esclusa la possibilità di avere il 110% per i lavori “trainati” nelle singole unità date in locazione ai terzi non soci. Lo sottolineano le Entrate nelle risposte a interpello 430 e 431 del 23 giugno.

Se la superficie complessiva delle unità immobiliari assegnate in godimento ai soci è invece inferiore al 50% di quella complessiva, si può comunque fruire dell'ecobonus del 65% per gli interventi di sostituzione dei singoli impianti di riscaldamento (ex articolo 14 del Dl 63/2013).

Quando ci sono alcune unità immobiliari di proprietà di terzi, invece, l'edificio si ritiene in condominio. E la presenza di altri soggetti privati, «siano esse persone fisiche o giuridiche, che detengono altre unità immobiliari del medesimo condominio, non è causa ostativa all'accesso al beneficio del superbonus per gli interventi eseguiti sulle unità di proprietà indivisa delle cooperative allorquando le stesse siano date in godimento ai propri soci, né lo è per gli interventi eseguiti sulle parti comuni del condominio stesso».

In sintesi: la cooperativa potrà fruire del superbonus per le spese su parti comuni sostenute in quanto condomino, secondo i millesimi di proprietà o gli altri criteri applicabili in base al Codice civile. E potrà avere il 110% anche per gli eventuali interventi “trainati” realizzati nelle sue singole unità immobiliari.

Condominio di gestione

Altra questione, esaminata nella risposta 436 , riguarda una cooperativa a proprietà individuale che gestisce gli alloggi e le parti comuni degli edifici attraverso un condominio di gestione (ex articoli 201 e seguenti della legge 1165/1938). L'Agenzia precisa che la cooperativa può accadere al 110% se il condominio ha «caratteristiche tali da essere perfettamente equiparabile a quello previsto dal Codice civile». Un elemento, quest'ultimo, però «non verificabile in sede d'interpello».

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