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Bonus facciate e condominio rientrante solo in parte in zona A

Nel mio condominio sono stati deliberati lavori di sistemazione delle facciate, lavori rientranti fra quelli previsti dal “bonus facciate”. Il condominio ricade per l'80% in “zona A” e per il restante in “zone” non previste dal “bonus”. Ai fini del “bonus facciate” il 90% deve essere calcolato sull'80% della spesa oppure può essere calcolato sull'intera spesa?

di Rosario dolce

La domanda

Nel mio condominio sono stati deliberati lavori di sistemazione delle facciate, lavori rientranti fra quelli previsti dal “bonus facciate”. Il condominio ricade per l'80% in “zona A” e per il restante in “zone” non previste dal “bonus”. Ai fini del “bonus facciate” il 90% deve essere calcolato sull'80% della spesa oppure può essere calcolato sull'intera spesa?

A cura di Smart24 Condominio

L'articolo 1, commi da 219 a 223 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020), disciplina una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento delle spese documentate sostenute nell'anno di imposta relativo per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (cd. bonus facciate).Le tipologie di interventi che danno diritto al predetto bonus, nonché la misura della detrazione spettante, sono individuate dai commi da 219 a 221 del citato articolo 1 della legge di Bilancio 2020; il comma 222 stabilisce, inoltre, le modalità di fruizione della detrazione mentre, per le modalità applicative, il comma 223, rinvia al regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

I chiarimenti in ordine alla applicazione di tale agevolazione sono stati poi forniti con la circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E . Nella citata circolare, è stato precisato, tra l'altro, che l'esplicito richiamo agli interventi realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi, comporta che sono ammessi al bonus facciate, gli interventi sull'involucro “esterno visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)” e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la “struttura opaca verticale”.

Nel caso di specie, il lettore- in presenza di tutti i requisiti richiesti ai fini dell'agevolazione in commento e fermo restando il rispetto di ogni altro adempimento previsto a tal fine -potrà fruire del bonus facciate a condizione che la parte del perimetro esterno dell'edificio, oggetto dell'intervento, sia visibile (anche parzialmente) dalla strada pubblica di cui alla ZONA A. Le spese sostenute per interventi non ammessi al bonus facciate, potrebbero, invece, rientrare tra quelle per le quali è possibile fruire della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 16-bis del TUIR per interventi di recupero del patrimonio edilizio rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione a tale agevolazione.

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