Entra nel superbonus anche l’Iva indetraibile
La modifica interessa i soggetti passivi Iva (ad esempio, gli Iacp, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa e le associazioni e società sportive dilettantistiche, non le imprese e i professionisti,
Relativamente alle spese sostenute per gli interventi agevolati con il superbonus del 110% (super ecobonus, super sismabonus, barriere architettoniche, fotovoltaico, accumulo e colonnine), l’eventuale Iva indetraibile (dall’Iva stessa), anche parziale, da parte dei soggetti passivi Iva (ad esempio, gli Iacp, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa e le associazioni e società sportive dilettantistiche, non le imprese e i professionisti, impossibilitati a ricevere fatture agevolate al 110%), «si considera nel calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al beneficio» (cioè rileva per il calcolo dell’imponibile su cui calcolare la detrazione Irpef o Ires del 110%), «indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente (ad esempio, il regime della Legge 398/1991 per le Asd, la dispensa degli adempimenti per operazioni esenti o il reverse charge interno).
Conferma della prassi
Questa disposizione, pertanto, conferma, anche per il superbonus del 110%, quanto già applicato nella prassi per le altre detrazioni dedicate ai soggetti Iva ed è in sintonia con la regola seguita per l’Iva addebitata alle persone fisiche private, la quale rimane sempre a loro carico.
Per i soggetti Iva, solitamente l’eventuale Iva esposta in fattura (ad esempio, per gli acquisti con posa in opera, che sono esclusi dal reverse charge) o l’imposta registrata nel registro Iva delle fatture passive in reverse charge (ad esempio, per la coibentazione della facciata dell’immobile), può essere generalmente detratta. Le percentuali delle varie detrazioni Irpef o Ires sui lavori edili (bonus casa del 50%, ecobonus del 50-65-70-75-80-85%, sismabonus ecc.) spettano sugli «importi rimasti a carico del contribuente», quindi, se un’impresa o un professionista detrae l’Iva dell’investimento effettuato, questa imposta non può essere considerata un importo rimasto a carico della stessa. Per i privati, invece, l’Iva è sempre indetraibile, pertanto, non va tolta dal valore del bonifico pagato per il bene agevolato e viene detratta ai fini Irpef anche l’Iva, in base alle percentuali previste dal bonus.
Se i soggetti Iva non possono detrarre l’Iva, questa costituisce un elemento accessorio del costo dell’investimento e va cumulato allo stesso, ai fini del calcolo della detrazione Irpef o Ires.
L’emendamento per il superbonus del 110% elenca anche le varie tipologie di indetraibilità:
1 - l’indetraibilità causata dal pro-rata di detraibilità, pari a zero a seguito dell’assenza di operazioni imponibili (risoluzione 12 settembre 2002, n. 297/E) ovvero anche diverso da zero (circolare Assonime 5 aprile 2002, n. 30), in base al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell’anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell’anno medesimo (articoli 19 e 19-bis del Dpr 633/1972);
2 - l’indetraibilità oggettiva, come, ad esempio, per i lavori edili su un’abitazione immobilizzata, per la quale l’Iva è oggettivamente indetraibile (articolo 19–bis1, comma 1, lettera i, del Dpr n. 633/1972; circolare 17 ottobre 2001, n. 90/E, sulla Tremonti bis);
3 - l’indetraibilità dovuta dalla dispensa degli adempimenti per le operazioni esenti dell’articolo 36-bis del Dpr 633/1972.
Imprese e professionisti
Naturalmente, la rilevanza ai fini del superbonus dell’eventuale Iva indetraibile non riguarda le imprese o i professionisti, in quanto questi soggetti non sono proprio ammessi al superbonus del 110%, tranne nel caso delle spese condominiali pagate pro quota, relativamente ai lavori sulle parti comuni. A riguardo, dovrebbe essere chiarita la sorte dell’Iva registrata, solitamente in reverse charge interno, dall’impresa o dal professionista, nei casi in cui ricevano le fatture per i lavori sulle parti comuni condominiali dei condomìni minimi, per i quali si è deciso di non richiedere l’attribuzione di un apposito codice fiscale.
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