Fisco

Cessione e sconto in fattura anche per il bonus mobili

Cedere il credito e ottenere lo sconto in fattura anche per il bonus mobili: è uno degli emendamenti votato ieri dalle commissioni Bilancio e Finanze del Senato alla legge di conversione del Dl Sostegni (Dl 41/2021)

di Saverio Fossati e Giuseppe Latour

Diventa possibile cedere il credito e ottenere lo sconto in fattura anche per il bonus mobili. Nel pacchetto di emendamenti votato dalle commissioni Bilancio e Finanze del Senato alla legge di conversione del Dl Sostegni (Dl 41/2021) entra anche un’importante novità in materia di detrazioni per la casa.

La modifica, presentata dal M5s, aggiunge una nuova lettera all’elenco dell’articolo 121 del decreto Rilancio. Si tratta della norma che ha introdotto, in maniera generalizzata, la possibilità di fruire delle detrazioni casa in due modi: con uno sconto in fattura, anticipato dal fornitore che effettua l’intervento, o con la cessione del credito di imposta, anche a istituti di credito, in modo da monetizzare il bonus.

Il credito arredi

L’articolo 121 elenca una serie di detrazioni: dal superbonus al bonus facciate, passando per sismabonus ed ecobonus. Il bonus mobili, invece, non è incluso nella lista: l’unico modo per recuperarlo è la detrazione in dieci anni in sede di dichiarazione dei redditi.

Con la modifica appena votata, cambia tutto: il bonus mobili diventa cedibile o immediatamente scontabile. Concretamente, vuol dire che si potrà chiedere al proprio fornitore di recuperare il 50% in fattura o si potrà andare in banca con il proprio credito. Restano ferme le regole generali: lo sconto per i mobili e i grandi elettrodomestici deve essere, quindi, agganciato a una ristrutturazione.

Barriere architettoniche

Sul fronte delle cessioni, arriva un ampliamento anche in materia di barriere architettoniche. Stavolta, però, la modifica è stata anticipata da un chiarimento del ministero dell’Economia nei giorni scorsi.

Per risolvere alcuni dubbi applicativi, nati dalla lettura della legge, il Mef aveva spiegato in commissione Finanze alla Camera che «relativamente alle spese sostenute dal primo gennaio 2021», per la rimozione di barriere architettoniche, «in alternativa alla fruizione diretta» può essere esercitata «l’opzione per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto» o la cessione del credito.

Per dare più sostanza a quel chiarimento, un altro emendamento (del Partito democratico) ha modificato, ancora una volta, l’articolo 121, inserendo nuove ipotesi di utilizzo della cessione del credito e dello sconto in fattura. In questo modo, vengono richiamati esplicitamente, nel perimetro dell’articolo, anche gli interventi «di eliminazione delle barriere architettoniche». Ammettendo, quindi, anche per loro la cessione del credito e lo sconto in fattura. Insieme agli interventi su autorimesse e box auto.

Iva indetraibile

Una terza modifica, che andrebbe a modificare l’articolo 119 del Dl 34/2020 con un nuovo comma 9 ter, risolve invece un rebus normativo dando sanzione definitiva a una prassi già consolidata tra i professionisti fiscali.

Gli interessati sono una categoria particolare di committenti dei lavori interessati dal superbonus, cioè i pochi soggetti passivi Iva come gli Iacp, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa e le associazioni e società sportive dilettantistiche, mentre restano estranei alla modifica le imprese e i professionisti.

Stando al testo dell’emendamento, l’eventuale Iva indetraibile, anche parziale, da parte dei soggetti passivi Iva elencati prima «si considera nel calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al beneficio», quindi, in concreto, rileva per il calcolo dell'imponibile su cui calcolare la detrazione Irpef o Ires del 110%, «indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente», come capita, per esempio, con il regime della legge 398/1991 per le Asd, la dispensa degli adempimenti per operazioni esenti o il reverse charge interno.

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