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Acconti, fatture e bonifici per il superbonus

Alcune domande sul superbonus: 1.0 Nell'ipotesi di acconto lavori, da versare all'impresa, ante inizio degli stessi, l'importo relativo deve essere tacciabile, e quindi effettuato tramite specifico bonifico risparmio energetico? L'impresa beneficiaria emetterà fattura digitale, come acconto? 1.1 Alla fine dei lavori, c on ipotesi di “sconto in fattura”, per importo complessivo dei lavori, il beneficiario (impresa che ha ricevuto acconto lavori) dello specifico bonifico risparmio energetico, a titolo acconto lavori, ante inizio lavori, emette una nota di credito ed effettua il relativo bonifico pari importo- con casuale, a favore committente? 1.2 Con riferimento precedenti 1.1 e 1.2, qualora l'impresa, che ha ricevuto il bonifico anticipo lavori, non effettuasse nota di credito e bonifico di restituzione al committente, il committente conserva la facoltà, nei confronti Agenzia Entrate, del recupero fiscale? Pari importo bonifico acconto non restituito od importo aumentato del 10% recuperabile in 5 rate uguali? L'impresa avrà facoltà di recupero/cessione del credito fiscale pari importo lavori diminuito importo acconto ed aumentato del 10%? 1.3 Il committente potrebbe cedere il credito dell'importo di acconto lavori ( aumentato 10% ?) ad altri, precisando/documentando tutta la situazione?

di Rosario Dolce

La domanda

Alcune domande sul superbonus: 1.0 Nell'ipotesi di acconto lavori, da versare all'impresa, ante inizio degli stessi, l'importo relativo deve essere tacciabile, e quindi effettuato tramite specifico bonifico risparmio energetico? L'impresa beneficiaria emetterà fattura digitale, come acconto? 1.1 Alla fine dei lavori, c on ipotesi di “sconto in fattura”, per importo complessivo dei lavori, il beneficiario (impresa che ha ricevuto acconto lavori) dello specifico bonifico risparmio energetico, a titolo acconto lavori, ante inizio lavori, emette una nota di credito ed effettua il relativo bonifico pari importo- con casuale, a favore committente? 1.2 Con riferimento precedenti 1.1 e 1.2, qualora l'impresa, che ha ricevuto il bonifico anticipo lavori, non effettuasse nota di credito e bonifico di restituzione al committente, il committente conserva la facoltà, nei confronti Agenzia Entrate, del recupero fiscale? Pari importo bonifico acconto non restituito od importo aumentato del 10% recuperabile in 5 rate uguali? L'impresa avrà facoltà di recupero/cessione del credito fiscale pari importo lavori diminuito importo acconto ed aumentato del 10%? 1.3 Il committente potrebbe cedere il credito dell'importo di acconto lavori ( aumentato 10% ?) ad altri, precisando/documentando tutta la situazione?

A cura di Smart24 Condominio

L'articolo 121, comma 1, lettera a) del decreto Rilancio stabilisce che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi indicati nel comma 2 del medesimo articolo, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (“sconto in fattura”).In particolare, in tale fattispecie, il cessionario/committente non effettua alcun pagamento del corrispettivo dovuto nei confronti dell'impresa che ha effettuato l'intervento, in ragione della peculiarità della disposizione agevolativa in argomento.In merito alle modalità di pagamento delle spese relative agli interventi agevolabili, nella circolare n. 24/E del 2020 è stato precisato che anche ai fini del Superbonus, il pagamento delle spese per l'esecuzione degli interventi, salvo l'importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura, deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.Con riferimento al pagamento delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione attualmente disciplinata dall'articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013 è stato confermato, richiamando la risoluzione n. 55/E del 2012, che la non completa compilazione del bonifico bancario/postale - che pregiudichi in maniera definitiva il rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane SPA dell'obbligo di operare la ritenuta disposta dall'articolo 25 del decreto legge n. 78 del 2010 - non consente il riconoscimento della detrazione, salva l'ipotesi della ripetizione del pagamento mediante bonifico, in modo corretto. In sostanza, il Superbonus non potrà essere disconosciuto nell'ipotesi in cui si proceda alla ripetizione del pagamento mediante un nuovo bonifico bancario/postale nel quale siano riportati, in maniera corretta, i dati richiesti necessari ad operare la predetta ritenuta.

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