Fisco

Cessione del credito comunicabile entro il 15 aprile, entra anche il fotovoltaico

Proroga al 15 aprile (la proroga è di stanotte) dell’invio dell’opzione per il credito d’imposta derivante dal superbonus

di Giorgio Gavelli

Diventa possibile cedere, entro il 15 aprile ( la proroga è di stanotte ), il credito d'imposta derivante dalla realizzazione dell'impianto fotovoltaico come intervento “trainato” dal sismabonus, in base all'articolo 119, comma 5, del decreto Rilancio. Il problema compilativo riguardante il modello di comunicazione, segnalato sul «Sole-24 Ore» del 23 marzo, trova soluzione tra le correzioni operate dall'Agenzia delle Entrate alle specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica del modello (aggiornamento del 29 marzo, pubblicato ieri).

L'inghippo consisteva nel fatto che in questa ipotesi (fotovoltaico trainato dal sismabonus) il sistema richiedeva obbligatoriamente di inserire il codice Enea di asseverazione per le spese ecobonus, che il contribuente non è tenuto a predisporre. Dopo la modifica, a pag. 18 delle “specifiche”, è scritto (anche se con un rinvio imperfetto) che i campi 27 e 28 non vanno compilati in questa situazione. Chi ha sostenuto queste spese nel 2020 non è quindi costretto alla detrazione ma (se è minuto del visto di conformità, che resta indispensabile) potrà comunicare la cessione del credito (o lo sconto in fattura) entro oggi, senza nessun bisogno di farsi rilasciare obbligatoriamente l'asseverazione di efficienza energetica.

Le altre modifiche apportate sul filo di lana alle specifiche tecniche sono in parte mere correzioni e in parte a contenuto più sostanziale. Tra le prime citiamo:

l’obbligo, per gli interventi condominiali, che il codice fiscale del beneficiario della detrazione (condòmino) sia diverso da quello del condominio;

la conferma che il limite di spesa per gli interventi condominiali non agevolati al 110% (ad esempio ai sensi dell'articolo 16-bis del Tuir) è pari a 96mila euro per unità immobiliare.

Importante è l'inserimento nel campo “Tipologia immobile” della casella riguardante gli interventi che, ove effettuati su unità immobiliari danneggiate da eventi sismici, possono fruire di un maggior limite di spesa, in base al comma 4-ter dell'articolo 119 del Decreto Rilancio 2020. Il nuovo valore “S” (Sisma) permette l'incremento del 50% del limite di spesa negli interventi previsti, incremento applicabile a livello condominiale solo ove la specifica sia riportata per tutte le unità immobiliari.

Infine, per l'intervento di acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto (building automation) viene inserito il limite di detrazione di 15.000 euro. Poiché tale vincolo è previsto solo dal Decreto requisiti del Mise (allegato B al Decreto 6 agosto 2020) ci si aspettava che fosse efficace per i lavori effettuati dal 6 ottobre scorso, mentre secondo le specifiche tecniche esso vale “per le spese sostenute a decorrere dal 2021”.

Queste modifiche, diffuse il penultimo giorno utile per l'invio (sino a ieri la scadenza era il 31 marzo) hanno condotto le Entrate a ripensare la richiesta di una proroga della scadenza, anche se avevano espresso parere sfavorevole nell'ambito del question time parlamentare del 24 marzo scorso (prot. 5-055563), per i possibili effetti negativi sulla dichiarazione precompilata.

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