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Bonus facciate, oltre a comunicare alle Entrate l’opzione per le spese va fatto anche l’invio dei dati

Nel 2020 un condominio ha eseguito lavori di rifacimento facciata rientranti nella disciplina del “bonus facciate” e per i quali l'impresa affidataria ha applicato lo “sconto in fattura” (per il quale hanno optato tutti i condomini). L'amministratore ha proceduto a effettuare la comunicazione dell'opzione per le spese del 2020 (ai sensi degli artt. 119 e 121 del DL 34/2020). È ulteriormente obbligato - entro il prossimo 31/03 - a effettuare la comunicazione per interventi su parti comuni condominiali all'Agenzia delle Entrate?

di Nadia Parducci

La domanda

Nel 2020 un condominio ha eseguito lavori di rifacimento facciata rientranti nella disciplina del “bonus facciate” e per i quali l'impresa affidataria ha applicato lo “sconto in fattura” (per il quale hanno optato tutti i condomini). L'amministratore ha proceduto a effettuare la comunicazione dell'opzione per le spese del 2020 (ai sensi degli artt. 119 e 121 del DL 34/2020). È ulteriormente obbligato - entro il prossimo 31/03 - a effettuare la comunicazione per interventi su parti comuni condominiali all'Agenzia delle Entrate?

A cura di Smart24 Condominio

Entro il 31 marzo 2021 l'amministratore di condominio doveva provvedere all'invio dei dati relativi alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica e per interventi antisismici effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali ovvero degli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici, destinati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di lavori di recupero del patrimonio edilizio, del Superbonus 110 % e bonus facciate e bonus verde.

Non sono previste soglie minime per la trasmissione del dato né è prevista la possibilità per il singolo condomino di esercitare opposizione all'inserimento dei dati nella dichiarazione precompilata.

In particolare la comunicazione per interventi su parti comuni condominiali da inviare all'Agenzia delle Entrate prevede al punto 18 degli interventi da comunicare la voce “Interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti”.
Pertanto l'amministratore di condominio dovrà effettuare anche la comunicazione per interventi su parti comuni condominiali per il rifacimento della facciata (quest’anno entro il 31 marzo, salvo proroghe), a prescindere dal fatto che sia stato fatto lo sconto in fattura (nel modello di comunicazione va anche indicato se è stata fatta la cessione del credito o lo sconto in fattura per il tipo di intervento effettuato).

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