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Bonus facciate, il 110% spetta sui lavori di risparmio energetico se sono rispettati tutti i requisiti

Abito in un piccolo condominio dove sono da effettuare lavori di manutenzione straordinaria delle facciate che prevedono il totale rifacimento degli intonaci, oltre quindi il 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio. Vorrei avere conferma che, se con i nuovi intonaci (intonaci termici) si dovesse migliorare di due classi la prestazione energetica, eventualmente intervenendo anche sugli infissi e/o sugli impianti di climatizzazione invernale, l'intervento sugli intonaci può rientrare tra quelli trainanti del superbonus del 110%.

di Rosario Dolce

La domanda

Abito in un piccolo condominio dove sono da effettuare lavori di manutenzione straordinaria delle facciate che prevedono il totale rifacimento degli intonaci, oltre quindi il 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio. Vorrei avere conferma che, se con i nuovi intonaci (intonaci termici) si dovesse migliorare di due classi la prestazione energetica, eventualmente intervenendo anche sugli infissi e/o sugli impianti di climatizzazione invernale, l'intervento sugli intonaci può rientrare tra quelli trainanti del superbonus del 110%.

A cura di Smart24 Condominio

La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, anche nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui sopra devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Quindi è compito del tecnico definire e individuare, già a priori, il materiale isolante da applicare nell'edificio e lo spessore dello stesso. Il progettista, in particolare, sarà tenuto a stabilirne la posizione ottimale, scegliendo tra un ventaglio di ipotesi e soluzioni che potranno, se del caso, prevedere l'isolamento dall'esterno (attraverso l'impiego del cappotto termico), ovvero dall'interno o l'isolamento della intercapedine, ove preesistente.

In altri termini, affinché questo tipo di intervento trainante risulti ammissibile è necessario che i valori della trasmittanza termica degli elementi di involucro siano valutati sia prima che dopo l'intervento, e, in quanto tale, rispondano ai valori limite riportati nelle tabelle tecniche del caso. Così, ad esempio, ai sensi del Decreto Rilancio (art. 119, comma 1), i materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al DM 11 ottobre 2017, pubblicato nella G.U. n. 259 del 6 novembre 2017. Tali valori limite sono differenziati in funzione del tipo di struttura e della zona climatica. Si ricorda in tal senso che il territorio nazionale è suddiviso in sei zone climatiche (dalla A alla F): l'attribuzione della zona climatica dipende dal numero di Gradi Giorno che caratterizzano la località (ad esempio, Catania con 833 Gradi Giorno è in zona B).

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