Fisco

Cessione del credito: comunicazione 2020 entro il 31 marzo - La guida rapida del Lunedì con i quesiti

La comunicazione per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura in base all’articolo 121 del Dl 34/2020 deve essere inviata, quest’anno, entro fine mese

di Alessandro Borgoglio

Quella del 31 marzo prossimo è una scadenza importante, essendo il termine ultimo per comunicare l’avvenuta cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione del 110% relativamente alle spese sostenute nel 2020, opzione di utilizzo del Superbonus che pare essere la più gettonata, stante anche il moltiplicarsi delle proposte commerciali delle banche per acquisire i crediti. E il numero di oggi de L’Esperto Risponde del Lunedì del Sole 24 Ore è tutta dedicata ai quesiti: Dal 110% alle facciate tutti gli sconti fiscali in 60 nuovi casi risolti.

In base al punto 4.1 del Provvedimento 283847/2020, infatti, la comunicazione per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura ex articolo 121 del Dl 34/2020 «deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione»; tuttavia, per quest’anno, con il Provvedimento 2021/51374 le Entrate hanno prorogato il termine di scadenza per la trasmissione della comunicazione dal 15 al 31 marzo 2021.

L’invio del documento deve essere effettuato esclusivamente per via telematica, tramite i canali Fisconline o Entratel, ma, di fatto, non potrà mai provvedervi il beneficiario diretto del Superbonus: nel caso di spese condominiali, infatti, la trasmissione deve essere fatta da chi appone il visto di conformità o dall’amministratore o un suo intermediario abilitato, mentre nel caso di spese sulle singole unità immobiliari l’invio deve essere eseguito direttamente dal solo soggetto che appone il visto di conformità (punto 4.2 e seguenti del Provvedimento 283847/2020).

Quella del 31 marzo è una deadline imperativa, purtroppo non flessibile e ciò assume particolare rilievo per chi non ha programmato con attenzione la progressione dei lavori - soprattutto quelli più articolati - e i relativi pagamenti: come già accennato, infatti, nella comunicazione da presentare al più tardi entro la fine di questo mese devono essere inserite tutte le spese sostenute nel 2020 che concorrono al Superbonus del 110% e per le quali si intende effettuare la cessione del credito d’imposta.

La questione Sal
C’è però un ostacolo: gli stati di avanzamento dei lavori o Sal. In base al comma 1-bis dell’articolo 121 del Dl 34/2020, infatti, l’opzione per la cessione del credito d’imposta o lo sconto in fattura può essere esercitata in relazione a ciascuno Sal, ma per gli interventi relativi al Superbonus i Sal non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascun Sal deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.

Che cosa succede, allora, se le spese pagate nel 2020 non raggiungono almeno il 30 per cento richiesto per il primo Sal, considerando che la scadenza per la comunicazione di avvenuta cessione del credito d’imposta corrispondente alle spese sostenute nel 2020 deve essere inviata entro il 31 marzo 2021?

In questo caso, purtroppo, il beneficiario non può trasmettere la comunicazione indicando spese sostenute nel 2020 per un Sal corrispondente a una percentuale inferiore al 30% dei lavori complessivamente previsti, perché in tale ipotesi non può fruire della modalità di utilizzo del Superbonus tramite cessione del credito d’imposta, stante il vincolo del 30 per cento imposto dal comma 1-bis.

La detrazione
L’unica strada percorribile, per non perdere il Superbonus, è allora quella di avvalersene con la modalità ordinaria, ovvero sotto forma di detrazione d’imposta del 110% da portare in dichiarazione dei redditi in cinque anni, perché in questo caso non vale la regola del Sal minimo del 30 per cento, ma dovrebbe potersi invece utilizzare, come da prassi precedente e per tutte le altre detrazioni per la casa, la regola delle fatture di acconto e di saldo, assumendo rilevanza il bonifico eseguito nel periodo d’imposta (secondo il principio di cassa, per le persone fisiche) e richiedendosi una sola asseverazione antisismica ed energetica alla fine dei lavori, anziché una asseverazione e un visto di conformità per ogni Sal nel caso, appunto, di cessione del credito o sconto in fattura e, quindi, della relativa comunicazione alle Entrate.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©