Fisco

Ristrutturazione, la detrazione spetta al coniuge fiscalmente «capiente» anche se ha pagato l’altro

Se uno dei coniugi perde il lavoro ed è fiscalmente a carico dell’altro, spetta a quest'ultimo il diritto alla detrazione per i lavori di ristrutturazione della casa familiare, anche per la parte pagata dal primo

di Roberto Rizzo

Se uno dei coniugi perde il lavoro ed è fiscalmente a carico dell’altro coniuge, spetta a quest’ultimo la detrazione per i lavori di ristrutturazione della casa familiare, anche se le spese le aveva sostenute l’altro. Lo ha affermato la Ctr Lazio (sentenza 325/2001).

Il fatto
Un contribuente ha proposto appello innanzi alla competente Commissione Tributaria Regionale del Lazio, avverso la sentenza n. 8442/19, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Roma aveva respinto il ricorso da lui spiegato contro la cartella di pagamento con la quale gli era stata comminata una sanzione pecuniaria rilevante, a seguito del disconoscimento, in sede di verifica della dichiarazione dei redditi per l'anno 2013, della detrazione delle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati nell'immobile cointestato con il coniuge ed adibito ad abitazione familiare.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'Agenzia delle Entrate, insistendo per il rigetto del gravame e per la conferma dell'atto impugnato.

La decisione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio
La commissione Tributaria Regionale del Lazio, Sez. V, con la Sentenza n. 325 del 20.01.2021, ha accolto integralmente le ragioni dell'appellante sulla base delle seguenti, puntuali, considerazioni.Le detrazioni fiscali esposte in dichiarazione dal ricorrente erano relative a lavori di recupero e ristrutturazione eseguiti all'interno della casa familiare intestata a entrambi i coniugi.

La Commissione Regionale, quale giudice d'appello, ha dato la giusta rilevanza a tale dato, pur censurando espressamente il fatto che, per contro, la Commissione Provinciale non avesse considerato in alcun modo tale circostanza e avesse affermato il principio secondo il quale dev'essere riconosciuta «la legittimità formale dell'operato dell'Ufficio, atteso che il diritto alla detrazione è attribuito al contribuente che risulti assoggettato alle imposte sui redditi delle persone fisiche». Ora, nel caso in esame, il ricorrente, avendo perso il lavoro, ed avendo debitamente documentato tale circostanza, era, di fatto, privo di una propria autonoma capacità reddituale e, dunque, risultava fiscalmente a carico della moglie, la quale, all'interno del nucleo familiare, si poneva, viceversa, come l'unico soggetto/contribuente titolare di reddito effettivo.

Ora, poiché le detrazioni derivavano “dall'acquisito diritto dei coniugi ad avvalersi del recupero percentuale delle spese, congiuntamente affrontate a seguito dell'effettuazione di lavori di recupero relativi all'abitazione familiare”, tale diritto, anche “se non direttamente riconoscibile in favore dell'appellante in conseguenza della momentanea sua condizione di coniuge fiscalmente a carico”, non può che essere in via generale e di equità riconosciuto alla moglie, in sede di controllo dell'unica dichiarazione dei redditi oggetto di presentazione, “senza che in tal modo si sia determinato un reale danno all'erario”.

Tale enunciato, ad avviso della Commissione Regionale è ulteriormente confermato dal fatto che esso costituisce un'applicazione diretta e concreta del più generale meccanismo della solidarietà di cui all'art. 1292 c.c.

Si tratta di un principio che, in materia fiscale, è di portata dirompente, atteso che, normalmente, la detrazione per le ristrutturazioni in commento compete solo a chi ha realmente pagato e per l'importo effettivamente versato.

Viceversa, nella fattispecie in commento, attesa la mancanza di reddito del ricorrente, in virtù del richiamo operato dalla Commissione Tributaria Regionale Lazio alla solidarietà di cui all'art. 1292 c.c., intesa dal punto di vista “attivo”, la detrazione viene riconosciuta per l'intero al coniuge capiente, che pure ha pagato solo pro quota, poiché quest'ultimo si pone, nei confronti del fisco (debitore), come quel creditore che ha diritto di ottenere l'esecuzione della prestazione (la detrazione, appunto) per l'intero. La Commissione, pertanto, ha accolto l'appello, compensando, tuttavia, per la particolarità della materia, le spese di lite.

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