Fisco

Dalle Entrate nuove precisazioni sul bonus facciate

La detrazione può essere fruita anche se la facciata messa a nuovo non sia visibile dalla strada ma dal chiostro interno al complesso monumentale

di Nadia Parducci

Con la risposta 154 del 5 marzo 2021 ad un'istanza di interpello di una società l'agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al bonus facciate.
La società che propone l'interpello è proprietaria di parte del corpo di fabbrica di un complesso monumentale situato all'interno di un antico chiostro, con una facciata che ne delimita un lato. L'edificio ricade secondo il Prg del Comune, in Zona “A” ed è individuato come «Attrezzatura di quartiere». Queste ultime, precisa l'istante, sono pubbliche o assoggettate a uso pubblico. Nel secondo caso i proprietari devono stipulare con l'amministrazione comunale apposita convenzione che ne regolamenta l'utilizzo.

La richiesta
La società chiede se può beneficiare del bonus facciate per gli interventi effettuati sulla facciata in questione, considerato che pur trovandosi all'interno del complesso, la parte interessata è visibile dal chiostro, destinato anch'esso a uso pubblico.L'agenzia delle Entrate ricorda che l'articolo 1, commi da 219 a 224, della legge 27 dicembre 2019, numero 160 (Legge di bilancio 2020), come modificato dall'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2020, numero 178, prevede una detrazione del 90% per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici (cosiddetto bonus facciate).

In particolare, la detrazione spetta in relazione alle «spese documentate, sostenute negli anni 2020 e 2021, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del ministro dei Lavori pubblici 2 aprile 1968, numero 1444». La predetta detrazione riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano tito l ari. A tale fine, i soggetti beneficiari devono possedere o detenere l'immobile oggetto dell'intervento in base ad un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.

I requisiti per ottenere l’agevolazione
La detrazione spetta a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, numero 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. Ai fini del riconoscimento del bonus facciate, gli interventi devono essere finalizzati al «recupero o restauro» della facciata esterna e devono essere realizzati esclusivamente sulle «strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi». L'agevolazione, pertanto, riguarda solo gli interventi effettuati sull'involucro esterno visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).

Con la circolare 2/E del 14 febbraio 2020 è stato chiarito che «Devono, invece, considerarsi escluse, stante il testo normativo riferito alle facciate esterne e alle strutture opache verticali, le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, nonché le spese sostenute per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli».

Conclusioni
Ciò premesso, in relazione al caso esaminato, l'agenzia delle Entrate, partendo dal presupposto che la sezione del palazzo su cui sono effettuati gli interventi sia visibile dal suolo a uso pubblico e sia stipulata in tal senso un'apposita convenzione con l'Amministrazione comunale che ne disciplina tale utilizzo, ritiene che la società, per tali lavori possa beneficiare del bonus facciate, in presenza, naturalmente, degli ulteriori requisiti previsti dalla norma agevolativa.

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