Fisco

I contributi statali non bloccano i bonus per i sismi dal 1° aprile 2009

La differenza della spesa che rimane a carico del contribuente, al netto del contributo, dà diritto alla detrazione del 110%, ovvero dello sconto fattura o della cessione del credito considerando però i limiti della detrazione maggiorati del 50%

di Gian Paolo Tosoni

Gli interventi su edifici colpiti dal sisma consentono la detrazione del 110% con i limiti di spesa aumentati del 50% ma soltanto per la parte non coperta dai contributi pubblici.

L’articolo 119 del Dl 34/2020,come modificato dal Dl 104/2020 (decreto agosto), al comma 4 ter, prevede una maggiorazione della detrazione del 110%, riservata agli interventi sugli edifici situati nei territori colpiti da eventi sismici. Infatti è stato previsto l’aumento del 50% del tetto della detrazione, sia in materia di ecobonus che di sismabonus, per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi di cui al Dl 39/2009 (Regione Abruzzo).

La legge di Bilancio
La lettera G) del comma 66 della legge di Bilancio per il 2021 (178/2020), estende l’agevolazione a tutti i comuni interessati dai vari eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza (per esempio il terremoto del 2012 in Emila Romagna e regioni confinanti). Si noti che non è necessario che lo stato di emergenza perduri tuttora ma è sufficiente che sia stato dichiarato a tempo debito.

La norma proroga questa maggiorazione per gli interventi eseguiti fino al 30 giugno 2022 allineando la scadenza a quella di tutte le opere con diritto al 110%. Il calcolo funziona così: in presenza di una ristrutturazione avente le caratteristiche antisismiche il limite di spesa di 96.000 euro diventa di 144.000, sul quale si applica il 110%. La maggiorazione si applica anche sugli interventi di risparmio energetico ed anche sugli interventi trainati. Per esempio, per il cambio degli infissi il limite di spesa è di 54.545 euro, che pertanto salgono a 81.817,50.

La novità

Il comma 66 dell’articolo 1 della legge n 178/2021 introduce inoltre nell’articolo 119 del Dl 34/2020 il comma 4 quater, che prevede che nei Comuni comprendenti i territori colpiti da eventi sismici, verificatesi a far data dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi previsti in materia di sismabonus spettano per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

In sostanza, si devono assumere le spese effettivamente sostenute da cui si detraggono i contributi pubblici che sono stati percepiti e che si percepiranno. La differenza della spesa che rimane a carico del contribuente, da diritto alla detrazione del 110%, ovvero dello sconto fattura o della cessione del credito considerando però i limiti della detrazione maggiorati del 50%, come stabilito dal comma 4 ter dell’articolo 119 citato.

La norma letta «intera»

Mettendo insieme entrambe le disposizioni, supponiamo che un contribuente stia ristrutturando un edificio colpito dal terremoto sostenendo una spesa di 300.000 euro avente le caratteristiche per usufruire della detrazione /credito di imposta/sconto fattura; la spesa viene finanziata per 160.000 euro dalla Regione. Quindi rimane a carico del contribuente l’importo di 140.000 che può usufruire interamente della detrazione del 110% in quanto il limite della detrazione è di 144.000 euro (96.000 più il 50%).

La Dre Basilicata

Ha destato al riguardo qualche preoccupazione la risposta della Agenzia delle Entrate della Basilicata ( si veda Il Sole 24 Ore del 23 febbraio scorso ) con la quale la Dre Basilicata ha negato il beneficio del 110% ad un soggetto che aveva ricevuto un contributo pubblico, in quanto la legge 232/2016 stabilisce che le detrazioni di cui all’articolo 16 del Dl 63/2013 non sono cumulabili con le agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici. Va però osservato che la fattispecie esaminata dallaDre Basilicata riguardava l’evento sismico del 1980, che non è contemplato dalla legge di bilancio del 2021, che considera invece i terremoti verificatisi da 1° aprile 2009, per i quali è da considerarsi superata la norma che vieta il beneficio del superbonus in presenza di contributi pubblici.

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