Fisco

Condominio residenziale, Iva al 10% sull’elettricità per le parti comuni

Cambio di rotta del Fisco: sì all’aliquota ridotta purché la destinazione degli edifici sia totalmente abitativa

Il Fisco cambia rotta sull’aliquota Iva applicabile all’energia elettrica per i condomìni. Con la recente risposta del 18 febbraio 2021 all ’istanza di consulenza giuridica 956-5/2019 , l’agenzia delle Entrate smentisce quanto affermato in precedenza e riconosce l'applicabilità dell'aliquota Iva ridotta, nella misura del 10% - prevista al n. 103), Tabella A, Parte III, allegata al Dpr 633/1972 - alle forniture di energia elettrica per il funzionamento delle parti comuni di condomini, costituiti esclusivamente da unità abitative domestiche e residenziali.

La destinazione «domestica» e «residenziale» degli immobili
La nozione di «uso domestico» delle unità abitative ha formato oggetto di numerosi interventi di prassi, i quali hanno progressivamente esteso la previsione normativa anche ad impieghi della fornitura di energia elettrica diversi da quelli a carattere strettamente familiare.

Sul punto, è stato precisato che l’«uso domestico» si realizza nei confronti dei soggetti che, in qualità di consumatori finali, impiegano la fornitura nella propria abitazione a carattere familiare, o in analoghe strutture a carattere collettivo, caratterizzate dal requisito della residenzialità. Con ciò, si è escluso che vi rientri la destinazione di un immobile all’esercizio di attività di impresa o per effettuare prestazioni di servizi rilevanti ai fini Iva.

Il caso delle forniture a condomìni
Con l’istanza di consulenza giuridica è stato chiesto all’agenzia delle Entrate se alle forniture di energia elettrica per le parti condominiali comuni si applichi l'aliquota Iva ridotta al 10% e se, a tale fine, sia sufficiente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex articolo 47, Dpr 445/2000, da parte dell'amministratore di condominio, che attesti l'impiego della fornitura esclusivamente per gli usi identificati dalla normativa come domestici.

Secondo l’Agenzia spetta l’aliquota ridotta di cui al citato n. 103.

Ricordiamo che la stessa Agenzia si era già pronunciata sul tema con la risposta all'istanza di consulenza giuridica 3/2018 mediante la quale era stata esclusa l'applicabilità dell'aliquota ridotta nei confronti delle somministrazioni di energia elettrica per le parti comuni di condomini, dal momento che questa fornitura di energia «non soddisfa il requisito dell'uso domestico, in quanto è finalizzata ad essere impiegata esclusivamente in luoghi diversi dall'abitazione».

Inoltre, l’amministrazione finanziaria, nell’avallare la procedura operativa per verificare la sussistenza dei requisiti per l'applicabilità dell'aliquota ridotta basata sulla dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte degli amministratori di condominio, ha precisato che rimane ferma la responsabilità del cedente per il recupero della maggiore imposta, laddove emerga la mancanza dei presupposti richiesti dalla legge per l'applicazione dell’aliquota Iva agevolata.

La gestione del pregresso
L'ultima interpretazione resa dalle Entrate appare coerente con i criteri di ragionevolezza e di corretta interpretazione della normativa fiscale, ma, fa sorgere un evidente tema di rimborso o rettifica Iva per tutte le forniture di energia elettrica che, sulla base del precedente orientamento, hanno scontato l’aliquota piena.

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