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Comunicazione alle Entrate, cosa cambia con il superbonus?

Gli amministratori di condominio devono comunicare annualmente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica (di solito entro il 28 febbraio dell’anno successivo al periodo d'imposta in cui avviene il pagamento). Tale comunicazione dovrà essere eseguita anche per i pagamenti per i quali si usufruirà del bonus 110%? Ci sono differenze di procedura qualora si opti per la cessione del credito piuttosto che per lo sconto in fattura?

La domanda

Gli amministratori di condominio devono comunicare annualmente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica (di solito entro il 28 febbraio dell’anno successivo al periodo d'imposta in cui avviene il pagamento). Tale comunicazione dovrà essere eseguita anche per i pagamenti per i quali si usufruirà del bonus 110%? Ci sono differenze di procedura qualora si opti per la cessione del credito piuttosto che per lo sconto in fattura?

In base all'articolo 121 del Decreto Rilancio, i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al paragrafo 7.2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi relativa all'anno di riferimento delle spese, alternativamente, del cosiddetto “sconto in fattura” o della cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.

L'opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30 per cento dell'intervento medesimo. In particolare, per interventi sulle parti comuni degli edifici, non è necessario che il condominio nel suo insieme opti per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Infatti, alcuni condomini potranno scegliere di sostenere le spese relative agli interventi e beneficiare così della detrazione, mentre altri potranno optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

Le modalità di esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei professionisti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) sono definite con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 Agosto 2020. Nel qual caso, la comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici può essere inviata, esclusivamente mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate: a) dal soggetto che rilascia il visto di conformità.

Nei casi di cui al punto 1.4, la Comunicazione è inviata esclusivamente da tale soggetto; b) dall'amministratore del condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998.

Il provvedimento in commento prevede, altresì, che per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici: a) il condòmino beneficiario della detrazione che cede il credito, se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, è tenuto a comunicare tempestivamente all'amministratore del condominio l'avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando, oltre al proprio codice fiscale, l'ammontare del credito ceduto e il codice fiscale del cessionario. Infine, l'amministratore del condominio – in aggiunta a quanto occorre per glia adempimenti ordinari - è tenuto comunicare ai condòmini che hanno effettuato l'opzione il protocollo telematico della Comunicazione.

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