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La villa circondata dal giardino beneficia del bonus facciate su tutti e quattro i lati?

Sono stato incaricato, in qualità di tecnico, alla redazione di progetto finalizzato al conseguimento Bonus Facciate 90 per un immobile con categoria catastale A/8, campito all'interno del PRG comunale come A/3, sito nelle immediate vicinanze del centro abitato. L'immobile in oggetto è una villa di inizi del ‘900 a pianta quadrata, posta a circa trenta metri dalla strada pubblica (strada comunale quindi con numero civico) da cui si accede direttamente nella proprietà, circondata da verde pertinenziale, protetta da recinzione. La villa, con la sua pertinenza, confina con strada pubblica e per i restanti tre lati, con terreno privato lasciato a maggese. Due dei lati sono occlusi alla vista pubblica dagli alberi e recinzione, un lato è ben visibile dalla strada ed un altro è altrettanto visibile ma da terreno circostante di proprietà privata ma aperto poiché a maggese. Il complesso (edificio più vegetazione) è visibile da centro abitato. La domanda che vorrei porre è la seguente: può codesto immobile, per le sue caratteristiche, usufruire di Bonus Facciata per tutti i quattro lati, nonostante questi ultimi comunque affaccino in giardino pertinenziale e comunque due dei quattro non siano chiaramente visibili dalla strada pubblica?

di Rosario Dolce

La domanda

Sono stato incaricato, in qualità di tecnico, alla redazione di progetto finalizzato al conseguimento Bonus Facciate 90 per un immobile con categoria catastale A/8, campito all'interno del PRG comunale come A/3, sito nelle immediate vicinanze del centro abitato. L'immobile in oggetto è una villa di inizi del ‘900 a pianta quadrata, posta a circa trenta metri dalla strada pubblica (strada comunale quindi con numero civico) da cui si accede direttamente nella proprietà, circondata da verde pertinenziale, protetta da recinzione. La villa, con la sua pertinenza, confina con strada pubblica e per i restanti tre lati, con terreno privato lasciato a maggese. Due dei lati sono occlusi alla vista pubblica dagli alberi e recinzione, un lato è ben visibile dalla strada ed un altro è altrettanto visibile ma da terreno circostante di proprietà privata ma aperto poiché a maggese. Il complesso (edificio più vegetazione) è visibile da centro abitato. La domanda che vorrei porre è la seguente: può codesto immobile, per le sue caratteristiche, usufruire di Bonus Facciata per tutti i quattro lati, nonostante questi ultimi comunque affaccino in giardino pertinenziale e comunque due dei quattro non siano chiaramente visibili dalla strada pubblica?

A cura di Smart24 Condominio

Il Bonus Facciate è stato introdotto dalla Legge 160/2019 (cd. Legge di Bilancio 2020) in particolare dai commi che vanno dal 219 al 223. È una detrazione d'imposta lorda (IRPEF/IRES) che consente di detrarre il 90% delle spese sostenute per interventi di recupero o restauro eseguiti sulle strutture opache, sui balconi o sugli ornamenti e fregi delle facciate esterne degli edifici esistenti, parti di essi, o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.

Possono usufruire del Bonus Facciate gli edifici che sono ubicati nelle zone classificate dagli strumenti urbanistici come A o B ai sensi del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 o “in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali”, come risultanti dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti territoriali competenti. Le Zone A e B ai sensi dell'articolo 2 del DM sopra citato riguardano le parti del territorio di una data realtà locale.

Nello specifico la Zona A – che dovrebbe interessare il caso esposto dal lettore – sarebbe costituita da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.

Sul punto la CM 2/E/2020 ha chiarito che “l'assimilazione alle predette zone A o B della zona territoriale nella quale ricade l'edificio oggetto dell'intervento dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti”. Quindi, sembra che non sia sufficiente l'asseverazione da parte del tecnico. Ciò posto, la circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E, a cui si rinvia per i necessari approfondimenti, ha chiarito che, sotto il profilo oggettivo, la detrazione spetta, a condizione che gli interventi siano realizzati sull'involucro “esterno visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)”. Ergo, la detrazione non spetterebbe per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Dovrebbero, infatti, considerarsi escluse - stante il testo normativo - riferito alle facciate esterne e alle strutture opache verticali, le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Il requisito della visibilità dell'edificio dalla strada o dal suolo pubblico è stato, pertanto, elevato a requisito necessario non solo con rifermento alle facciate esterne, ma anche alle facciate interne dell'immobile.

Tanto premesso si ritiene che nel caso in esame - considerato che comunque si tratta di facciate estwerne, che in ogni caso sono agevolate (a differenza di quelle interne, che lo somno solo se visibili da strada) le opere che l'Istante dovrebbe effettuare sull'involucro esterno, dovrebbero rientrare tra quelle agevolabili (si veda, in proposito, per ulteriori approfondimenti la Risposta n. 418/2020 Agenzia delle Entrate ).

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