Fisco

Proroga superbonus al giugno 2022, detrazione in 4 anni

Solo per i condomìni che entro il 30 giugno 2022 effettueranno lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, l’incentivo spetterà «anche per le spese sostenute» dal 1°luglio 2022 al 31 dicembre 2022

di Luca De Stefani

L’emendamento alla manovra 2021 prevede la proroga di sei mesi, dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022, del superbonus del 110% per l’ecobonus, il sismabonus, il fotovoltaico e le colonnine.

Solo per i condomìni che entro il 30 giugno 2022 effettueranno lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, l’incentivo spetterà «anche per le spese sostenute» dal 1°luglio 2022 al 31 dicembre 2022.

Inoltre, solo per le spese sostenute nel 2022, la detrazione dovrà essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo, a differenza di quanto accadrà per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Terremoti dal 2008

È stato prorogato fino al 30 giugno 2022 (in questo caso dal 31 dicembre 2020) anche l’aumento del 50% dei limiti delle spese ammesse al superecobonus e al supersismabonus per gli «interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati» dai terremoti del 2016 (Dl 189/2016) e del 2009 (Dl 39/2009).

Sono stati aggiunti a questo incentivo anche i Comuni «interessati da tutti gli eventi sismici avvenuti dopo il 2008», a patto che sia «stato dichiarato lo stato d’emergenza».

Fotovoltaico

La proroga al 2022 degli impianti fotovoltaici non è scritta bene, in quanto sembra prevista, solo nella parte in cui si prevede la ripartizione «in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022».

Colonnine ricarica

Anche per le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici è prevista la proroga del superbonus del 110% (sempre riferito a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare) dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022. Non è chiaro se, in questi casi, saranno «fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione».

Iacp

Gli istituti autonomi case popolari (Iacp, comunque denominati) potranno beneficiare del superbonus per gli interventi sul risparmio energetico qualificato (ecobonus) sugli «immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica», per le spese sostenute dal 1°luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2022. Prima della manovra 2021, la scadenza era prevista al 30 giugno 2022. Per gli interventi effettuati dagli Iacp, «per i quali alla data del 31 dicembre 2022» saranno «effettuati lavori per almeno» il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetterà anche per le «spese sostenute entro il 30 giugno 2023».

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