Fisco

Soggetta all'Iva la fornitura di calore di un'associazione di proprietari di alloggi ai membri

Per la Corte Ue l’ attività economica non rientra nell'esenzione, prevista dalla direttiva IVA, per l'affitto e la locazione di beni immobili

di Annarita D’Ambrosio

Ha origine in Germania e quindi discende dalla previsione della normativa tedesca la pronuncia della Corte Ue relativa alla fornitura di calore ai suoi membri di un'associazione di proprietari di alloggi e di porzioni di immobili, composta da una società a responsabilità limitata, da una pubblica autorità e da un comune. La società gestisce, sul terreno appartenente ai suoi membri appunto, un impianto di cogenerazione. L'energia elettrica prodotta viene fornita ad una società di distribuzione di energia, mentre il calore erogato ai suoi membri.

La legislazione tedesca vigente
L’ufficio imposte tedesco aveva negato la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto (Iva) versata a monte nell'ambito dell'acquisizione e dello sfruttamento dell'impianto di cogenerazione, con la motivazione che la fornitura di calore da parte di un'associazione di proprietari ai suoi membri, conformemente alla legge tedesca relativa all'imposta sul fatturato, è un'operazione esente dall'Iva. Il Tribunale tributario del Land dove ha sede la società di fornitura si è quindi rivolto alla Corte di giustizia Ue per sapere se la direttiva Iva osti ad una normativa nazionale che esenta dall'Iva la fornitura di calore da parte di un'associazione di proprietari di alloggi ai suoi membri.

La decisione della Corte Ue
Con la sua sentenza nella causa C-449/19, la Corte ha risposto in senso affermativo: la direttiva Iva trova applicazione nel caso di specie e la fornitura di calore di cui trattasi costituisce una cessione di beni, in linea di principio soggetta all'Iva perchè costituisce un'attività economica. Infatti, da un lato, risulta che i suoi membri versino alla società di fornitura un corrispettivo in base al proprio consumo individuale e, dall'altro, è indifferente che tale attività miri o meno a generare profitti.

La Corte precisa inoltre che la disposizione della direttiva Iva secondo cui gli Stati membri esentano dall'Iva «l'affitto e la locazione di beni immobili» non consente di esentare dall’imposta la fornitura di calore da parte di un'associazione di proprietari ai suoi membri, come invece previsto dalla legge tedesca relativa all'imposta sul fatturato.

Le motivazioni
L'esenzione prevista dalla direttiva Iva trova spiegazione nel fatto che la locazione di beni immobili, pur essendo un'attività economica, costituisce di norma un'attività relativamente passiva, che non produce un valore aggiunto significativo. Ma procedendo alla fornitura di calore, la società tedesca effettua una semplice vendita di un bene materiale che è il risultato dello sfruttamento di un altro bene materiale, certamente immobile, senza per questo attribuire agli acquirenti del calore, ossia ai suoi membri, il diritto di occupare un bene immobile, nella fattispecie l'impianto di cogenerazione, e di escludere qualsiasi altro soggetto dal godimento di un tal diritto.

La situazione in Italia
Sul sito Arera, l’Autorità di regolazione per Energia reti e Ambiente, risultano accreditati nel nostro paese 12 gruppi di acquisto energia, soggetti associativi costituiti con la finalità di selezionare uno o più venditori per la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale ai clienti finali riuniti nel gruppo, senza divenire controparte del contratto di somministrazione di energia.Nella lista anche Altroconsumo, i cui utenti aderenti all'iniziativa in media hanno risparmiato 250 euro all'anno sulle utenze di luce e gas. Nella lista figurano anche Assolombarda Servizi SpA, ConEnergiaInsieme, l’Associazione nazionale broker energetici, Energon Trade e altri.


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