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Edificio crollante ricostruito, le spese massime si calcolano sulle unità originarie, non quelle progettate

Un mio cliente sta acquistando un immobile collabente di tre piani (un interrato, piano terra e primo piano) per il quale abbiamo previsto un intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi del Dpr 380/2001 con demolizione e ricostruzione a parità di volume ma non di sagoma. L’incremento prevende anche un incremento delle unità immobiliari. Le spese massime ammissibili dal Decreto rilancio si calcolano sul numero di unità esistenti o su quelle di progetto?

di Rosario Dolce

La domanda

Un mio cliente sta acquistando un immobile collabente di tre piani (un interrato, piano terra e primo piano) per il quale abbiamo previsto un intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi del Dpr 380/2001 con demolizione e ricostruzione a parità di volume ma non di sagoma. L’incremento prevende anche un incremento delle unità immobiliari. Le spese massime ammissibili dal Decreto rilancio si calcolano sul numero di unità esistenti o su quelle di progetto?

A cura di Smart24 Condominio

In merito alla possibilità di fruire del Superbonus in caso di interventi realizzati su una unità censita al Catasto Fabbricati nella categoria catastale F/2 (”unità collabenti”), si rileva che il comma 1 del citato articolo 119 del decreto Rilancio espressamente dispone l'incremento al 110 per cento della «detrazione di cui all'articolo 14» del decreto legge n. 63 del 2013, nei casi ivi elencati. Analoga previsione è contenuta nel comma 4 del medesimo articolo 119 del decreto Rilancio, ai sensi del quale «Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.». Relativamente alle detrazioni disciplinate nei richiamati articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013, nella circolare 8 luglio 2020 n. 19/E è stato ribadito che tali detrazioni spettano anche per le spese sostenute per interventi realizzati su immobili classificati nella categoria catastale F/2 (”unità collabenti”) in quanto, pur trattandosi di una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, gli stessi possono essere considerati come edifici esistenti, trattandosi di manufatti già costruiti e individuati catastalmente.

Ai fini dell'ecobonus, inoltre, per gli edifici collabenti, nei quali l'impianto di riscaldamento non è funzionante, deve essere dimostrabile che l'edificio è dotato di impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 e che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica. Ciò in quanto, ai fini della predetta agevolazione, gli edifici oggetto degli interventi devono avere determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, devono essere dotati di impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti in cui si realizza l'intervento agevolabile.

Questa condizione è richiesta per tutte le tipologie di interventi agevolabili ad eccezione dell'installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e, dal 1° gennaio 2015, dei generatori alimentati a biomassa e delle schermature solari.

Tutto ciò premesso si veda la recente risposta delle Entrate n. 326/2020, avente OGGETTO: Superbonus - interventi realizzati su “unità collabenti” - Articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 “decreto Rilancio”), si precisa che il massimale delle agevolazioni fiscali applicabili, in tema di superbonus, segue le unità immobiliari originarie, previste alla ‘interno del fabbricato, non anche quelle, se del caso ulteriori, da realizzare, come da progetto. Invero, “con riferimento alle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per interventi finalizzati al risparmio energetico, è stato precisato che nel caso in cui i predetti interventi comportino l'accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un'unica unità abitativa, per l'individuazione del limite di spesa, vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori. Ciò implica, in sostanza, che, nel caso prospettato, va valorizzata la situazione esistente all'inizio dei lavori e non quella risultante dagli stessi ai fini dell'applicazione delle predette detrazioni” (cfr, Risposta n. 523 del 09 novembre 2020).

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