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Al residente all’estero spetta il superbonus?

Un residente all'estero iscritto AIRE proprietario di un appartamento in Italia che non fa dichiarazione dei redditi in Italia tenuto comunque al pagamento dell'IMU e della tassa sui servizi comunali del Comune in cui ha l'abitazione, ha diritto alla detrazione e alla cessione del proprio credito o è escluso?

di Rosario Dolce

La domanda

Un residente all'estero iscritto AIRE proprietario di un appartamento in Italia che non fa dichiarazione dei redditi in Italia tenuto comunque al pagamento dell'IMU e della tassa sui servizi comunali del Comune in cui ha l'abitazione, ha diritto alla detrazione e alla cessione del proprio credito o è escluso?

L'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all'estero per un periodo superiore ai dodici mesi.

L'anagrafe è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all'estero. L'iscrizione all'A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino (art. 6 legge 470/1988) e costituisce il presupposto per usufruire dei servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all'estero.

Ciò premesso, il problema posto dal lettore riguarda, da una parte, l'assoggettabilità all'IMU degli immobili posseduti in Italia, da parte di tali soggetti, e, dall'altra, per come si intuisce dal tenore della domanda, la possibilità di usufruire del superbonus. Iniziamo col primo quesito. La nuova IMU; in vigore dal 1° gennaio 2020 - stante l'articolo 1, commi 748/787, della legge 27 dicembre nr 160, che ha portato all'abolizione della Tasi- non ha confermato l'esonero in favore dei cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (di cui alla Legge 23.05.2014 n° 80), rispetto gli immobili da questi posseduti nel territorio italiano. La scadenza del 16 giugno è il primo appuntamento con il pagamento dell'imposta dovuta, pertanto, anche da parte di costoro.

n altri termini, dal 2020, con la citata legge di bilancio non è più prevista la possibilità di assimilare un immobile ad abitazione principale. Quindi per coloro che rientrano nell' AIRE tutti gli immobili posseduti in Italia sono soggetti a imposta, senza eccezione alcuna. Andiamo al secondo quesito. In questo caso la risposta è positiva.

Il comma 9, lettera b, dell'articolo 119 del Dl 34/2020 (decreto Rilancio) individua tra i destinatari del cosiddetto superbonus «le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arti e professioni»: in assenza di ulteriori indicazioni, la misura riguarda tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati.

Questi, secondo il successivo articolo 121 del Dl 34/2020, possono optare – in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione – per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto o, in alternativa, per la cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (risposta 5–04433 al Question time in commissione VI Finanze del 28 luglio 2020; si veda anche il punto 1.2 della circolare 24/E/2020).Pertanto, se la persona fisica non residente ha reddito imponibile, ma non ha “imposta dovuta” in Italia su cui far valere la detrazione del 110%, potrà comunque optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione.

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