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Superbonus, come si calcola il tetto agevolabile per l’edificio unifamiliare con pertinenze

L'agenzia delle entrate ha chiarito che nel calcolo dei limiti di spesa riguardanti le parti comuni di un condominio si deve tenere conto anche delle pertinenze. Es. condominio 4 unità 4 box auto il limite di spesa per isolamento è dato da 40.000x8 = 320.000€. Nel caso di unifamiliare con pertinenza box auto facente parte dello stesso edificio (es. box al piano interrato) ed entrambe identificate con diversi subalterni come viene calcolato il limite di spesa? Si deve tener conto solo abitazione principale per cui intervento coibentazione max 50.000? Oppure l'intervento di coibentazione verrà calcolato considerando 2 unità 40.000x2=80.000?

di Rosario Dolce

La domanda

L'agenzia delle entrate ha chiarito che nel calcolo dei limiti di spesa riguardanti le parti comuni di un condominio si deve tenere conto anche delle pertinenze. Es. condominio 4 unità 4 box auto il limite di spesa per isolamento è dato da 40.000x8 = 320.000€. Nel caso di unifamiliare con pertinenza box auto facente parte dello stesso edificio (es. box al piano interrato) ed entrambe identificate con diversi subalterni come viene calcolato il limite di spesa? Si deve tener conto solo abitazione principale per cui intervento coibentazione max 50.000? Oppure l'intervento di coibentazione verrà calcolato considerando 2 unità 40.000x2=80.000?

La circolare 24/E/2020 afferma che il Superbonus, dal punto di vista oggettivo, spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. Interventi “trainanti”) nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi “trainati”). In entrambi i casi, gli interventi devono essere realizzati, per quanto qui di rilievo, su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di edifici in condominio (solo trainati).

Anche nella Circolare 19/E/2020, in merito agli interventi antisismici (sismabonus) del 75% e dell'85%, viene confermata la regola appena illustrata, sulla base della quale “le pertinenze concorrono come moltiplicatore della spesa massima, infatti: la detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio... L'ammontare massimo delle spese ammesse alla detrazione va calcolato tenendo conto anche delle eventuali pertinenze alle unità immobiliari.

Pertanto, ad esempio, nel caso in cui un edificio in condominio sia composto da 5 unità immobiliari e 3 pertinenze autonomamente accatastate, la detrazione è calcolata su un importo massimo di spesa di euro 768.000 (96.000 euro x 8 unità) da attribuire ai condomini in base ai millesimi”.

l cosiddetto “moltiplicatore” per le pertinenze si applica, tuttavia, nel caso in cui ci si trovi in presenza di almeno due unità abitative principali. Nel caso invece di un'unica unità abitativa – altro esempio prospettato dal lettore - alla quale si affiancano anche più pertinenze, gli eventuali interventi non potranno godere della regola sulla base della quale le singole unità (abitazione e pertinenze) fungono da moltiplicatore per il calcolo della spesa massima. In questo senso, si segnalano le Risposte 62/E/2019 e 419/E/2020 che affermano: Se l'edificio è costituito esclusivamente da un'unità abitativa e dalle relative pertinenze, non sono ravvisabili elementi dell'edificio qualificabili come «parti comuni » e, pertanto, non è possibile considerare un autonomo limite di spesa per ciascuna unità.

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