Fisco

Niente saldo Imu per il B&B in forma d’impresa

La risposta del dipartimento delle Finanze scioglie il dubbio interpretativo posto dalla formulazione delle norme

di Lu. Lo.

L’esonero previsto per le attività di bed&breakfast e per le case vacanze richiede che le stesse siano svolte in forma imprenditoriale. La risposta del dipartimento delle Finanze scioglie il dubbio interpretativo posto dalla formulazione delle norme di legge anche in questo caso in senso restrittivo.

L’articolo 177 del Dl 34/20 e l’articolo 78 del Dl 104/20 hanno disposto l’esenzione, rispettivamente, per la prima rata di acconto e per il saldo con riferimento, tra l’altro, agli immobili degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case ed appartamenti per vacanze e dei B&B. L’agevolazione è tuttavia condizionata al fatto che il soggetto passivo coincida con il gestore. Le fattispecie indicate si caratterizzano per il fatto che si possono svolgere in forma non imprenditoriale.

Ci si è chiesti pertanto se anche in tale eventualità, piuttosto frequente nella pratica, competa l’esenzione. Secondo una tesi, la figura del gestore, per sua natura, presupporrebbe l’esercizio d’impresa dell’attività agevolata. In senso opposto, si è rilevato come, in realtà, il sostantivo “gestore” sia di per sé neutro rispetto alle modalità di svolgimento della prestazione. Il Mef ha adottato la prima interpretazione, facendo leva sulla documentazione relativa al reperimento delle risorse per far fronte al beneficio in esame. Viene evidenziato che nella nota metodologica del decreto 2/20 ministro dell’Interno-Mef, relativo alla ripartizione del Fondo di cui all’articolo 177 del Dl 34/20, è stato specificato, con riferimento alle ipotesi di cui alla lettera b) dell’articolo 177, che «per queste categorie di immobili il requisito della gestione dell’attività esercitata in forma imprenditoriale da parte del proprietario si considera soddisfatto identificando i versamenti Imu dei soggetti che esercitano almeno una delle attività ivi indicate, come desumibile dai codici Ateco».

Tutti i gestori di B&B e di case vacanze che svolgono in via occasionale tale attività dovranno versare il saldo entro il 16 dicembre . Laddove non fosse stato pagato l’acconto, in adesione alla tesi estensiva della previsione di legge, occorrerà valutare se effettuare il ravvedimento. A tale riguardo, si ricorda che, essendo decorsi oltre 90 giorni dalla scadenza di giugno, la regolarizzazione costerebbe la sanzione ridotta del 3,75% (un ottavo del 30%), oltre gli interessi legali.

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