Fisco

Il riconoscimento della detrazione fiscale nel condominio in tempi di superbonus

All’amministratore spetta verificare con attenzione la completezza della documentazione inviata alle Entrate

di Giulio Benedetti

Il sistema delle detrazioni e dei bonus fiscali per facilitare gli interventi edilizi nei condominii non deve trascurare i controlli effettuati dall'agenzia delle Entrare sulla legittimità degli stessi. Normalmente la legge che consente i benefici fiscali assegna all'ufficio finanziario un termine, normalmente superiore a quello quinquennale ordinario, per controllare le dichiarazioni fiscali e per riprendere quanto indebitamente trattenuto. Notasi che in caso di ripresa l'ufficio non chiede soltanto l'importo contestato e gli interessi e l'aggio per le spese di notificazione, ma anche applica le sanzioni amministrative del 30%.

Il controllo di legittimità del ricorso ai bonus
Ne consegue che, nella valutazione del ricorso ai bonus, è necessario valutare attentamente la legittimità della loro richiesta, al fine di evitare che a distanza di anni l'ufficio fiscale notifichi al contribuente la cartella di pagamento con cui contesta le somme detratte. Le conseguenze per il contribuente sono assai pesanti poiché il debito fiscale legittima l'immediata riscossione da parte dell''Ufficio fiscale che può iscrivere l'ipoteca sui beni del debitore. Pertanto, è assai importante che il contribuente controlli tutta la documentazione tecnica allegata alla richiesta di detrazione, al fine di evitare contestazioni da parte dell'ufficio fiscale.

La pronuncia più recente
In tale materia è assai interessante l'ordinanza 21406/2020 emessa dalla Cassazione che ha accolto il ricorso dell'agenzia delle Entrate in tema di applicazione della detrazione per lavori edilizi. La Commissione regionale tributaria del Veneto accoglieva il ricorso di due contribuenti avverso la cartella di pagamento emessa dall'agenzia delle Entrate che aveva disconosciuto la detrazione per lavori edilizi eseguiti nel loro immobile e chiedeva la ripresa delle somme detratte.

L'agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione, lamentando che la sentenza di appello non aveva correttamente interpretato l’obbligo dei contribuenti di trasmissione all'ufficio finanziario della dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta dal professionista. La Cassazione sosteneva che l'articolo 1, comma 3, della legge 449/1997 prevede il regolamento di attuazione , il Dm 41/1998, il quale stabilisce l'obbligo , per il contribuente che intende avvalersi della detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione edilizia superiori ad un determinato ammontare, di trasmettere all'ufficio finanziario la dichiarazione di avvenuta esecuzione dei lavori di ristrutturazione edilizia sottoscritta da un professionista abilitato , ed in caso di inadempimento la detrazione non è riconosciuta.

La decisione
Nel caso trattato quindi non rileva il fatto che l'Ufficio disconosca l'effettiva esecuzione dei lavori, il cui importo è stato portato in detrazione, bensì la mancanza di un requisito formale espressamente previsto, a pena di decadenza. Il requisito è previsto dalla legge e dalla norma regolamentare e consiste nella trasmissione della dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista abilitato. Da tale principio di diritto di ricava che ai fini del riconoscimento del bonus fiscale del 110 % è necessario che l ’amministratore del condominio esamini con attenzione i documenti richiesti per accedere al beneficio al fine di evitare che, a causa della loro incompletezza o assenza, successivamente all'esecuzione dei lavori, l'ufficio finanziario ne chieda la restituzione, maggiorata delle sanzioni e degli interessi.

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