Fisco

Amianto in cantina, non c’è lo sconto Imu per l’inagibilità

Se il materiale cancerogeno è da rimuovere solo da una porzione marginale dell’edificio non può essere invocata l’inagibilità

di Silvio Rivetti

È dovuta l’Imu anche se l’immobile deve essere bonificato dall’amianto presente in una parte localizzata. Infatti, se il materiale cancerogeno è da rimuovere solo da una porzione marginale dell’edificio, e la parte restante è stata nel frattempo utilizzata normalmente, non può essere invocata l’inagibilità e dunque il regime di riduzione dall’imposta. A dirlo è la Ctp di Lecco 85/1/2020 (presidente Catalano, relatore Secchi), riguardante la vicenda di un immobile di proprietà di una società immobiliare, già adibito a uso uffici da parte di una banca, che l’aveva dismesso nel 2012 a seguito del rinvenimento di amianto friabile nei locali.

La vicenda giudiziaria
La società proprietaria, forte di una perizia che attestava l’inutilizzabilità dell’edifico, nonché di una nota dell’Asl che confermava la presenza del materiale dannoso nei locali sotterranei (con pericolo di dispersione verso l’esterno, vista l’apertura di tali locali sulla pubblica piazza, a mezzo di griglie metalliche), richiedeva al Comune il rimborso del 50% dell’Imu pagata nell’anno 2013, ai sensi dell’articolo 13 comma 3 lettera b) del Dl 201/2011 (come attuato dall'articolo 15 del relativo regolamento comunale), a causa dell’inagibilità dell’immobile.

L’ente locale opponeva alla richiesta il silenzio-rifiuto, che la società impugnava innanzi alla Ctp, eccependone la carenza di motivazione e l’illegittimità nel merito. In particolare, la ricorrente ribadiva che l’utilizzo dell’immobile nell’anno in questione era da considerarsi impossibile, perché la presenza dell’amianto nei soli locali sotterranei non escludeva il pericolo di dispersione nel resto dell’edificio (come già riscontrato verso l’esterno, attraverso le griglie metalliche comunicanti con la piazza). Secondo la società, inoltre, ai fini fiscali non esiste la categoria dell’inutilizzabilità parziale dell’immobile, stante l’unitarietà della rendita catastale.

Per il Comune, invece, l’eccepita inagibilità del fabbricato poteva riguardare al più i locali secondari posti al piano interrato, nei quali l’Ats Brianza aveva riscontrato e poi bonificato l’amianto friabile nocivo alla salute: mentre per i restanti tre piani fuori terra, la presenza di materiale contenente amianto in buone condizioni non era da considerarsi preclusivo della presenza umana (Dm 6 settembre 1994). Secondo il Comune, tale situazione non coincideva con il degrado fisico sopravvenuto dell’immobile, legittimante la riduzione Imu (che la norma limita al solo periodo dell’anno in cui l’inabitabilità sussiste in maniera effettiva).

La Ctp accoglieva la tesi del Comune, sulla base della documentazione Asl che non segnalava alcun pericolo per la salute delle persone nei piani adibiti a uffici, dove il rischio di contaminazione non c’era.

L’onere della prova
Resta sempre onere del contribuente dimostrare la spettanza di ogni agevolazione tributaria a proprio favore (Cassazione 4182/2019). Anche con riferimento ai regimi di riduzione dell’Imu, che resta parzialmente dovuta indipendentemente dall’idoneità dell’immobile a produrre reddito (Cassazione 17773/2019). Nel caso di specie, evidentemente la società ricorrente non è stata in grado di provare la completa inagibilità dell’immobile: una situazione che non avrebbe dovuto dimostrare, se l’inagibilità fosse stata già nota al Comune ( Cassazione 18453/2016 ).

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