Fisco

Spetta il 110% anche trasformando finestre e destinazione d’uso?

Ho in corso una ristrutturazione di un fabbricato residenziale, con la creazione di tre unità e ampliamento piano casa. L'immobile risulta censito in categoria A/3, è riscaldato ad eccezione di due magazzini non riscaldati. Vorrei sapere se: - ho diritto al superbonus 110% per il cappotto e per i serramenti anche se cambio le forometrie delle finestre in portefinestre; - ottenuta l'agibilità posso destinare le unità immobiliari ad agriturismo o se vi sono dei divieti perchè ho utilizzato le agevolazioni.

di Rosario Dolce

A cura di Smart24 Condominio

Sotto il profilo oggettivo, il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. Interventi “trainanti”) nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi “trainati”). In entrambi i casi, gli interventi devono essere realizzati, per quanto interessa al lettore, su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati) o su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati).

Per edificio unifamiliare, in particolare, si intende un'unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare. Una unità immobiliare può ritenersi «funzionalmente indipendente» qualora, invece, sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva.

Ciò premesso, non risultano presenti vincoli di destinazione delle unità immobiliari che abbiano beneficiato delle predette agevolazioni fiscali, specie per quelle che vengono trasformate in abitazione.

A tal proposito, può soccorrere una faq dell'Agenzia delle Entrate, per come appresso si riporta: “sono ammessi al Superbonus anche le spese sostenute per interventi realizzati su immobili che solo al termine degli stessisaranno destinati ad abitazione, a condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d'uso del fabbricato (ad esempio, da strumentale agricolo, in abitativo). Tale possibilità - già consentita ai fini del cd ecobonus nonché del cd sismabonus disciplinati dagli articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013 (cfr. da ultimo circolare n. 19/E del 2020) - riguarda anche gli interventi ammessi al Superbonus che non costituisce una “nuova” agevolazione.

In particolare, per effetto del richiamo contenuto nell'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 ai citati articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013, è possibile fruire del Superbonus – nel rispetto delle altre condizioni e adempimenti previsti dalla norma agevolativa - anche relativamente alle spese sostenute per interventi che comportino il cambio di destinazione d'uso del fabbricato originario in abitativo purché, come detto, tale variazione sia indicata chiaramente nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori”.

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