L'esperto rispondeFisco

Superbonus, sostituzione delle vetrine e cappotto termico al condominio

In un condominio a prevalente destinazione residenziale (10 appartamenti +1 negozio+1 ufficio) è stata deliberata l’esecuzione del lavoro di efficientamento con posa di cappotto (lavoro trainante) andando a soddisfare i requisiti per ottenimento del 110%. Può il sig.Cesare (condomino persona fisica), proprietario del negozio dato in locazione gratuita alla moglie, sostituire le vetrine (infissi) beneficiando del bonus 110% per il predetto lavoro trainato

di Rosario Dolce

La domanda

In un condominio a prevalente destinazione residenziale (10 appartamenti +1 negozio+1 ufficio) è stata deliberata l’esecuzione del lavoro di efficientamento con posa di cappotto (lavoro trainante) andando a soddisfare i requisiti per ottenimento del 110%. Può il sig.Cesare (condomino persona fisica), proprietario del negozio dato in locazione gratuita alla moglie, sostituire le vetrine (infissi) beneficiando del bonus 110% per il predetto lavoro trainato

A cura di Smart24 Condominio

L'ambito soggettivo di applicazione del Superbonus è delineato al comma 9 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio, ai sensi del quale le disposizioni disciplinanti le tipologie di interventi ammessi e i requisiti tecnici richiesti si applicano alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi effettuati dai condominii. Il singolo condòmino usufruisce della detrazione per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici, in ragione dei millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli articoli 1123 e seguenti del codice civile.

Il Decreto Rilancio individua, inoltre, tra i destinatari del Superbonus «le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni». Con tale locuzione, il Legislatore ha inteso precisare che la fruizione del Superbonus riguardi unità immobiliari (oggetto di interventi qualificati) non riconducibili ai cd. “beni relativi all'impresa” (articolo 65 del TUIR) o a quelli strumentali per l'esercizio di arti o professioni (articolo 54, comma 2, del TUIR).

La stessa norma ha, tuttavia, stabilito che tale limitazione riguarda esclusivamente gli interventi realizzati «su unità immobiliari», in quanto i soggetti titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni possono fruire del Superbonus in relazione alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio, qualora gli stessi partecipino alla ripartizione delle predette spese in qualità di condòmini. In tal caso la detrazione spetta, in relazione agli interventi riguardanti le parti comuni, a prescindere dalla circostanza che gli immobili posseduti o detenuti dai predetti soggetti siano immobili strumentali alle attività di impresa o arti e professioni ovvero unità immobiliari che costituiscono l'oggetto delle attività stesse ovvero, infine, beni patrimoniali appartenenti all'impresa (in punto, cfr circolare Agenzia delle Entrate 24/E).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©