Fisco

Ascensori, Iva al 10% sulla manutenzione degli impianti ma non delle attrezzature di lavoro

Per gli interventi eseguiti in applicazione del Dpr 462/2001 spetta l'agevolazione, per “sostanziale identità” con la manutenzione ordinaria degli edifici

di Saverio Fossati

Impianti sì, attrezzature di lavoro no: l'Agenzia mette i puntini sulle i della questione dell'applicazione dell'Iva ridotta al 10% sulla manutenzione degli ascensori. Con la consulenza giuridica 11/2020 , diffusa ieri (che segue come chiarimento a una precedente consulenza giuridica, la 18 del 2019) le Entrate hanno affrontato il tema più ampiamente.
La consulenza giuridica 18 del 2019 era dedicata (quesito 3) all'applicazione dell'Iva al 10% sugli interventi di manutenzione periodica degli elevatori (ascensori e montacarichi) previsti dagli articoli 13 e 14 del Dpr 162/99, che veniva riconosciuta in quanto riconducibili nell'ambito degli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici.

La richiesta di precisazioni, ora, riguardava l'applicabilità dell'Iva agevolata agli interventi legati a verifiche disposte da altre due norme di legge: il Dpr 462/2001, dedicato a installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi e il Dlgs 81/2008 , che stabilisce che «il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'Allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo Allegato».

Le Entrate, però, hanno scelto un'interpretazione che distingue i due casi. Anzitutto, richiamando una serie di documenti di prassi (circolare 15/2018 e risoluzione 15/E/2013) per i quali l'applicabilità dell'aliquota Iva del 10% è limitata agli interventi di manutenzione eseguiti su «fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata». Quindi, nel caso degli interventi eseguiti in applicazione del Dpr 462/2001, spetta l'Iva al 10 per cento, per “sostanziale identità” con la manutenzione ordinaria degli edifici.

Per le verifiche eseguite invece in esecuzione del Dlgs 162/99, che riguardano invece le attrezzature messe a disposizione dal datore di lavoro, l'Iva agevolata non spetta.

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