Fisco

Superbonus in versione «eco» anche per il frazionamento delle unità immobiliari

Nello Speciale Telefisco emerge che superbonus in versione «eco» spetta anche in caso di suddivisione di un'unità abitativa in più unità. Resta la discrepanza di vedute tra Mise ed Entrate sul criterio per calcolare la spesa massima

di Francesco Avella

L'agenzia delle Entrate apre al superbonus in versione «eco» in caso di frazionamento delle unità immobiliari. Durante lo Speciale Telefisco dedicato al superbonus, infatti, è stato fornito un atteso chiarimento su questa particolare fattispecie, seguendo logiche analoghe a quelle già seguite in passato con riguardo al Sismabonus, la cui applicabilità al superbonus in versione «sisma» pareva già scontata.

La risposta
L'agenzia delle Entrate supera le possibili perplessità connesse all'agevolazione per gli interventi di riqualificazione energetica e afferma che il superbonus in versione «eco» spetta anche in caso di suddivisione di un'unità abitativa in più unità e che, per l'individuazione del limite di spesa, vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori (si veda il testo della risposta a Telefisco).

Tra gli esempi proposti, vi è quello di un edificio unifamiliare che venga frazionato in due unità immobiliari funzionalmente non indipendenti: secondo l'amministrazione finanziaria, se gli interventi possiedono le caratteristiche richieste dalla norma, essi sono ammessi al superbonus in versione «eco» e la spesa massima agevolabile sarà calcolata con riferimento all'edificio unifamiliare iniziale.

Trainanti e trainati
Il chiarimento reso, come già auspicato nel precedente intervento sopra richiamato, non fa distinzioni tra interventi «trainanti» e interventi «trainati» e quindi pare che l'agevolazione superbonus in versione «eco» possa essere invocata sia tra gli interventi «trainanti» di isolamento termico dell'edificio e/o di installazione di un impianto di riscaldamento centralizzato, sia per gli interventi «trainati» di tipo «eco» concernenti le parti comuni, sia per gli interventi «trainati» di tipo «eco» eseguiti sulle singole unità immobiliari.

Anche gli interventi «trainati» sulle singole unità immobiliari frazionate, quale ad esempio la sostituzione di infissi e serramenti, possono in altri termini beneficiare del superbonus al 110% avendo riguardo per un plafond di spesa massimo calcolato sul numero di unità immobiliari presenti all'inizio dell'intervento.

Inizio e fine lavori
Si segnala poi il connesso chiarimento dell'agenzia delle Entrate, secondo cui, più in generale, in caso di frazionamento va valorizzata la situazione esistente all'inizio dei lavori e non quella risultante dagli stessi.L'esempio proposto è quello di un edificio composto da due unità immobiliari, non funzionalmente indipendenti, aventi medesimo proprietario, che al termine dei lavori vengano accorpate in un edificio unifamiliare: in tal caso l'amministrazione finanziaria nega che possa spettare il superbonus, presumibilmente in quanto all'inizio dei lavori tutte le unità immobiliari componenti l'edificio avevamo il medesimo proprietario (fattispecie in cui, nella circolare 24/E, è stato negato l'accesso al superbonus per mancanza di un «condominio»).

Su questo tema va rilevato però che il ministero dello Sviluppo economico, sempre a Telefisco, ha dato una risposta di segno opposto affermando che - in caso di demolizione e ricostruzione - si deve fare riferimento alla situazione post intervento per determinare il plafond massimo di spesa (si veda la risposta del Mise a Telefisco). È una discrepanza che andrà in qualche modo superata.

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